Lavori Condominiali
Risarcimento Danni per Lavori Condominiali a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e LaganÃ
Quando si eseguono dei lavori condominiali è possibile che uno o più condomini subisca dei danni. In questo caso come si può ottenere il risarcimento danni e a chi occorre richiederli?
Errori nei lavori condominiali
I lavori condominiali hanno l’obiettivo di apportare migliorie, nonostante questo è possibile che durante l’esecuzione degli stessi, o in seguito, possano presentarsi dei danni ai vari condomini. Ad esempio è capitato che delle unità abitative in seguito ai lavori abbiano notato delle infiltrazioni di acqua provenienti dalla cattiva esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione.
In questi casi è possibile ottenere il risarcimento danni oltre al ripristino della situazione antecedente. L’articolo 1655 cod. civ. stabilisce che l’appaltatore una volta ottenuto l’incarico debba eseguire la prestazione in totale autonomia attraverso l’impiego di una propria organizzazione e curando la modalità di esecuzione. L’appaltatore in base allo stesso articolo si obbliga al raggiungimento di un determinato risultato. Questo vuol dire che nel caso in cui durante l’esecuzione dei lavori crei danno ai condomini, sarà costui a dover risarcire gli stessi.
Se in linea di massima si applica questo principio, non sono mancati casi in cui i giudici abbiano dovuto determinare il grado di responsabilità da attribuire ad ognuno dei soggetti coinvolti, ovvero il condominio e l’amministratore.
Il risarcimento dei danni
La prima cosa da capire è quando si può ottenere il risarcimento dei danni. Il proprietario di un’unità immobiliare può ottenere il risarcimento dei danni nel momento in cui ha subito appunto dei danni (infiltrazioni, rottura di tubature, rottura vetri), gli stessi devono poter essere riferiti ad un comportamento doloso o colposo. Deve quindi trattarsi di un atto intenzionale oppure un errore dovuto a distrazione o incapacità di valutare le conseguenze delle azioni.
Vi deve quindi essere un nesso causale tra i due fatti, danno- comportamento, e questo deve essere provato da chi assume si essere stato leso. In questi casi vi può essere il risarcimento. Per poterlo ottenere è necessario rivolgersi ad un professionista esperto in materia perché non è facile individuare chi è tenuto al risarcimento e ogni caso è diverso rispetto ad un altro.
Inoltre può essere necessario produrre una perizia per la valutazione del danno dal punto di vista economico.
Un caso concreto
Per capire bene i possibili scenari si può ricordare la sentenza 20557/15 della Corte di Cassazione. Nel caso in oggetto durante i lavori di impermeabilizzazione del tetto del condominio, una delle unità abitative aveva subito dei danni. Il condomino aveva citato in giudizio il condominio, in quanto l’assemblea condominiale aveva deliberato i lavori, l’amministratore di condominio e le due società appaltatrici. La vicenda in oggetto fu abbastanza complessa perché il tribunale di primo grado riconobbe la responsabilità della ditta che aveva eseguito i lavori accordando un risarcimento di oltre 500 milioni di lire (la sentenza di primo grado è del 1997).
In parziale riforma la Corte di Appello aveva condannato anche il condominio, ad esclusione del condomino danneggiato, e l’amministratore di condominio. Per quest’ultimo è stata riconosciuta una colpa in eligendo, cioè ha scelto la ditta appaltatrice non tenendo in debita considerazione le capacità della ditta nell’esecuzione dei lavori, inoltre è stata riconosciuta la sua responsabilità in quanto direttore dei lavori e quindi si ha una colpa in vigilando. Una volta investita la Corte di Cassazione, la stessa ha parzialmente modificato la sentenza di appello stabilendo che il risarcimento del danno era dovuto dalla ditta che ha eseguito i lavori. Inoltre ha stabilito che l’Amministratore rappresenta il condominio e che a lui non si può ascrivere una colpa in vigilando, ma che si possa in realtà agire nei confronti del condominio in quanto committente dei lavori.
Di contrario orientamento è la sentenza 25251/2008 sempre della Corte di Cassazione. In questo caso si sottolinea che c’è una responsabilità dell’amministratore nel caso in cui vigilando sui lavori e usando la normale diligenza avrebbe potuto accorgersi che un determinato modo di operare poteva creare danni a un condomino. Emerge quindi che occorre di volta in volta stabilire nel singolo caso concreto a chi siano ascrivibili le colpe.