Malattia Professionale
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La malattia professionale
Si definisce malattia professionale quella patologia contratta a causa delle insalubri condizioni di lavoro.
Il soggetto obbligato al risarcimento è l'INAIL, ente appositamente istituito al fine di fornire un'ampia copertura assicurativa ai lavoratori, verso il pagamento di un premio, trattenuto dalla busta paga.
In linea generale spetta al lavoratore dimostrare che la malattia sviluppata è stata causata dalle condizioni di lavoro, ma si può avere un'inversione dell'onere della prova quando la malattia è inserita nelle tabelle previste dal DPR. n. 336/1994.
In questi casi, infatti, spetterà all'INAIL fornire la prova che la patologia non sia causata da motivi di servizio e che, quindi, non sia dovuto alcun risarcimento (Orientamento confermato da una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 20769/2017).
Il caso specifico dei tumori
Un caso particolare è, sicuramente, quello relativo alla fattispecie in cui la malattia professionale sia un tumore. Seppure i tumori siano inseriti nel DPR. 336/1994, è onore del lavoratore dimostrare la correlazione tra causa di servizio e malattia.
Ciò, in quanto i tumori possono essere causati da più fattori e, pertanto, il lavoratore dovrà dimostrare la causalità diretta tra le condizioni di lavoro e l'insorgere del cancro.
Infortunio sul lavoro
A differenza della malattia professionale che consiste in un lento e progressivo deterioramento della condizioni di salute dovute all'ambiente lavorativo, l'infortunio sul lavoro si concretizza in un evento violento e improvviso che determina una lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore.
Esistono, in relazione al risarcimento danni da infortunio sul lavoro, due forme di tutela.
Una ha natura generale: si tratta dell'indennizzo da parte dell'INAIL.
Essendo una forma di copertura assicurativa, l'INAIL si fa carico del rischio di un potenziale infortunio sul lavoro, anche quando emerga un comportamento colposo ed imperito del lavoratore.
Ancora, si aggiunga, che la copertura INAIL copre anche il così detto infortunio in itinere, quello, cioè, intercorrente durante il tragitto tra abitazione e luogo di lavoro.
A tale forma di tutela si aggiunge la responsabilità che la legge riconosce in capo al datore di lavoro, qualora emerga una sua responsabilità, per il cosiddetto danno differenziale, ossia la positiva differenza tra il risarcimento effettivamente spettante e l'indennizzo pagato dall'INAIL; tale differenza sarà, quindi, a carico del datore di lavoro.
Per ottenere il risarcimento il lavoratore dovrà dimostrare che il datore non abbia adempiuto tutti gli obblighi previsti a fini di sicurezza, di aver subìto ulteriori danni non indennizzati dall'INAIL ed il nesso di causalità, cioè la correlazione tra il danno subìto ed il comportamento o l'omissione del datore di lavoro.