Fauna Selvatica
Risarcimento Danni per Fauna Selvatica a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà
Risarcibilità del danno e doveri del danneggiato
È notorio che la circolazione stradale sia un’attività di per sè rischiosa. Tuttavia, non tutti i pericoli dipendono dalla scarsa attenzione del guidatore. In alcuni particolari casi, possono verificarsi situazioni imprevedibili.
Una di queste circostanze riguarda i danni provocati dallo scontro con animali selvatici, generalmente a causa della loro repentina immissione nella carreggiata o come conseguenza del permanere del corpo dell’animale sulla strada dopo un precedente investimento.
Vedremo, di seguito, come potrà essere azionata, in questi casi, la tutela finalizzata ad ottenere un congruo risarcimento dei danni.
Preliminarmente risultano importanti due precisazioni: come già chiarito, non ci riferiamo a danni provocati da animali domestici, in quel caso la responsabilità compete al solo padrone dell’animale, e si potrà agire solo nei suoi confronti.
Secondariamente, esiste un obbligo di notevole importanza a carico del danneggiato, nonostante la sua condotta sia incolpevole. L’articolo 189 comma 9 bis del Codice della Strada prescrive che chiunque abbia partecipato, in ogni caso, con la sua condotta al ferimento di un animale, debba prestare immediato soccorso e tempestivamente chiedere l’intervento di personale specializzato nella cura e nell’assistenza dell’animale ferito.
L'ente responsabile
Contrariamente al classico risarcimento danni da infortuni, il risarcimento danni da fauna selvatica vede un primo profilo problematico nella necessità di individuare l’ente responsabile, ovvero l'istituzione obbligata al risarcimento.
La Cassazione è già intervenuta con la sentenza n. 3384/2015 fissando il riparto di competenze tra Regione e Province. Pur partendo dal presupposto che la fauna selvatica faccia parte del patrimonio dello Stato (Legge 698/1977), ha stabilito la generale competenza delle Regioni in tema di controllo e protezione degli animali selvaggi.
Sul tema, la Suprema Corte si è espressa nuovamente nel 2017, con la sentenza n. 11785/17, sancendo che la Regione risponde a titolo di responsabilità oggettiva, deve però esistere quantomeno un comportamento negligente (si pensi al caso tipico dell'assenza o carenza della segnaletica).
La colpa delle istituzioni preposte
I doveri degli enti territoriali si estrinsecano in azioni di prevenzione e controllo, che vanno dalla creazione di apposite recinzioni all'apposizione della segnaletica orizzontale e verticale che indichi la presenza di animali selvatici.
In assenza di questi due accorgimenti tipici, si potrà dimostrare la colpa della Regione. Si tratta di danno a titolo di responsabilità extracontrattuale (articolo 2043 del Codice Civile) come confermato dalla Cassazione con la sentenza n. 11250/2002.
Le prove necessarie
Dimostrata la colpa dell'ente, bisognerà provare altri due aspetti:
- in primo luogo il danno subìto: buona prassi è la quantificazione supportata dal parere di periti e tecnici;
- il nesso causale; cioè che il danno sia stato cagionato dallo scontro con l'animale.
Riguardo alla condotta del danneggiato è sufficiente dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente, prudente e rispettoso delle norme del Codice della Strada.
La procedura
Il procedimento di risarcimento danni da fauna selvatica, vede prima della tutela in Tribunale, la possibilità di risolvere la potenziale controversia in via stragiudiziale, ovvero senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
A poter presentare la domanda di risarcimento è il proprietario del veicolo che abbia subìto il danno, opportunamente assistito dal suo legale.
Il ricorso all'autorità giudiziaria è quindi solo eventuale e successivo, nel caso in cui in prima istanza la richiesta di risarcimento venga rigettata dall'ente responsabile, ovvero in caso di liquidazione insufficiente del danno.