Tombino

Risarcimento danni per Caduta su Tombino a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

Lo stato della nostra viabilità è talmente precario e privo di manutenzione, che sono molte le cause di risarcimento danni da infortuni che gli utenti della strada incardinano contro gli enti proprietari. Anche quando questi lavori vengono eseguiti, tuttavia, risultano approssimativi, con un blando rispetto dello stato dell’arte.
Questo determina, ad esempio, un non perfetto allineamento delle opere di arredo urbano o di ispezione ed accesso alla rete fognaria, che diventano fonte di pericolo per perdoni e ciclisti.

Una caduta su tombino, in effetti, non rappresenta certo un evento raro, anche nelle città più virtuose.

La responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c.

L'evoluzione giurisprudenziale ha portato oggi a riconoscere l'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. (colpa del custode).

L’orientamento maggioritario ritiene, infatti, che l’Ente proprietario del tratto stradale (come Comune o Provincia) risponde dell’evento pregiudizievole verificatosi in conseguenza di situazioni di pericolo, proprie della struttura o delle pertinenze della strada (come nel caso di un tombino non allineato al manto stradale). La responsabilità va dunque imputata a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.

Di contro, l’ente proprietario andrà esente da responsabilità laddove riesca a dimostrare che l’utente danneggiato avrebbe potuto evitare la situazione di pericolo, e conseguentemente l’evento dannoso, se avesse usato l’ordinaria diligenza, interrompendo così, il nesso causale tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso.

Il custode (ente proprietario o concessionario) risponderà, dunque, dei danni cagionati dalla cosa di cui ha la custodia (da intendersi quale dovere di manutenzione) a prescindere dall’accertamento circa la sua condotta colposa, ciò in quanto l’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (che prescinde da una eventuale colpa o malafede), la cui configurabilità è esclusa solo dal caso fortuito.

La nozione di "insidia o trabocchetto"

Il concetto di "insidia o trabocchetto",  secondo l'elaborazione giurisprudenziale, ricorre in presenza di due presupposti congiunti:

- l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;

- l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.

E' fondamentale, sotto questo profilo, valutare anche il comportamento dell'utente: se viene accertata la sua colpa, il diritto al risarcimento potrebbe essere ridotto se non addirittura escluso.

In sostanza, se il pericolo può essere facilmente previsto e se risulta essere facilmente evitabile, una eventuale imprudenza di chi transita sulla strada pubblica può diventare determinante nella esclusione della responsabilità del custode.

Onere della prova 

Rispetto all'orientamento precedente che poneva in capo al danneggiato il compito gravoso di fornire la prova dell'elemento soggettivo, con l'inquadramento della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si assiste ad una sorta di inversione dell'onere probatorio.

Al fine di ottenere il risarcimento del danno sarà sufficiente dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, mentre, come detto in precedenza, graverà sulla controparte l'onere di provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.

Come comportarsi in caso di infortunio 

L’eventualità di cadere in strada a causa di quella che viene definita "insidia o trabocchetto" è meno improbabile di quanto ci si possa aspettare. Naturalmente sono dati che i vari Comuni non sventolano dalla finestra, ma non è un segreto come le assicurazioni incaricate da questi enti, gestiscano ogni anno migliaia di richieste di risarcimento danni per un tombino aperto o una buca sulla strada.

Al cittadino spetta l’onere della prova nei termini di cui si è detto sopra, motivo per il quale andrà tutto documentato rigorosamente con il proprio smartphone. Se ci sono delle persone presenti che sono ben disposte a testimoniare, specie sul fatto che l’evento non è accaduto a causa della vostra distrazione, è bene trascriverne il nome ed il numero di telefono o addirittura farsi rilasciare una dichiarazione testimoniale scritta.

Successivamente è buona prassi richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine, in modo da avere una constatazione diretta dello stato dei luoghi da parte dell’Autorità. La relazione che verrà prodotta dopo l’intervento potrà essere successivamente acquisita.

Le lesioni fisiche dovranno essere medicate presso un Pronto Soccorso ospedaliero, i cui medici produrranno un referto che dovrà essere accuratamente custodito.

È opportuno far seguire l’evolversi della vicenda ad un legale qualificato, in quanto le norme ed i regolamenti, anche locali, che sovraintendono ad un fatto che può sembrare scontato, possono diventare complicati ed inoltre le assicurazioni possono tenere un atteggiamento volto a scoraggiare il danneggiato.

Il nostro Studio è in grado di fornire la necessaria assistenza nella quantificazione del danno ed in tutto l'iter necessario per ottenere il giusto risarcimento, privilegiando, nella maggior parte dei casi, la definizione della controversia in fase stragiudiziale, mediante la stipulazione di un accordo transattivo con la controparte, senza la necessità di avviare una causa.

Se hai subìto un infortunio a causa di un dislivello di un tombino o di altra insidia stradale, contattaci oggi stesso per scoprire se hai diritto ad ottenere un risarcimento del danno!

LEGGI LE OPINIONI DELLE PERSONE CHE ABBIAMO AIUTATO AD OTTENERE UN RISARCIMENTO…

  • RISARCIMENTO DANNI INCIDENTE STRADALE
    C. B.

    “Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”

  • Risarcimento per la morte del parente
    G. D.

    “Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.

  • Risarcimento danni odontoiatrici
    A. R.

    “Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”

  • Risarcimento danni caduta per buca stradale
    L. C.

    “Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”

    LEGGI LE ALTRE RECENSIONI DA GOOGLE...

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