Vita dura per i proprietari di immobili che non intervengono per eliminare tutti quei pericoli che l’azione combinata di tempo ed incuria possono causare. Il rischio è quello di una condanna penale e dei conseguenti risarcimenti per la caduta di calcinacci.
A pronunciarsi sul tema sono state diverse Corti di merito e la Suprema Corte di Cassazione, che ha stabilito che l’obbligo di manutenere correttamente un palazzo non è da considerarsi un intervento a discrezione, ma rientra entro precisi criteri di diligenza che devono essere rispettati.
Il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina è sancito dall’art. 677 del Codice Penale, tra e contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica. Tale fattispecie incriminatoria punisce appunto il proprietario di un immobile in stato di vetustà ed abbandono il cui cedimento strutturale, anche parziale o degli elementi accessori che lo compongono, possa costituire un pericolo per le persone.
Dello stesso tenore è la ratio sancita dall’art. 2053 del Codice Civile, che prevede espressamente come la responsabilità dei danni cagionati dalla rovina di un edificio o altra costruzione sia da considerarsi in capo al suo proprietario. Ovviamente la norma opera solo in caso non vi siano stati interventi di manutenzione. Se questa, invece, è stata regolarmente effettuata ma il sinistro si è comunque verificato, ci sarà la possibilità di chiamare il manutentore a risponderne direttamente, ovvero avvalersi dell’azione di rivalsa entro i termini fissati dalla legge.
Occorre distinguere chiaramente da quale parte del fabbricato abbia avuto luogo il distacco dei calcinacci. Se, per esempio, questa sia avvenuta dalla facciata di uno stabile, allora la richiesta di risarcimento dei danni andrà presentata al condominio, diversamente se dovesse riguardare un balcone aggettante, ovvero che sporge rispetto all’immobile, sarà il proprietario dell’appartamento servito dal terrazzo a doverne rispondere.
Occorre innanzi tutto documentare accuratamente quanto accaduto, mediante una ricognizione fotografica quanto più possibile dettagliata. È consigliabile richiedere l’intervento sul posto di personale delle Forze dell’Ordine, che potranno constatare direttamente quanto accaduto e che, successivamente all’intervento, produrranno una relazione comprensiva dell’identificazione dei soggetti che rappresentano le parti in causa nella vicenda. Se non verrà inviata alcuna informativa di reato ex art. 347 c.p.p. all’Autorità Giudiziaria, le modalità per estrarre copia degli atti non seguiranno alcuna particolare formalità.
In caso contrario sarà necessario incaricare un legale, che rimane sempre la soluzione da privilegiare in casi del genere. I danni alle cose andranno sempre fotografati con cura e periziati da un soggetto competente, mentre per quanto riguarda le eventuali lesioni, sarà opportuno recarsi al pronto soccorso più vicino. La documentazione sanitaria andrà conservata con cura e sarà idonea a dimostrare il nesso causale.
La Corte di Cassazione, con Sentenza 21539 del 18 settembre 2017, confermando quanto stabilito dal Tribunale di Torino, ha riconosciuto la responsabilità del proprietario di un edificio da cui si era distaccata una tettoia che aveva poi danneggiato un’altra struttura appartenente ad una terza persona. È opportuno precisare che in caso di applicazione dell’art. 2053 non è possibile invocare il caso fortuito, in quanto non espressamente previsto dalla norma.
Ancora la Suprema Corte, con Sentenza 46385 del 2015, si è pronunciata in merito ad un procedimento penale che aveva visto la sua origine presso il Giudice di Pace di Acerra ed in appello al Tribunale di Nola. Entrambe le Corti di merito avevano condannato l’amministratore di condominio per la mancata manutenzione ad uno stabile a cui era seguita una caduta di calcinacci che avevano danneggiato un soggetto terzo.
Gli Ermellini sono stati dello stesso avviso ed hanno confermato quanto stabilito in primo e secondo grado, compresa la rifusione delle spese di giudizio e di parte civile.
“Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”
Studio legale risarcimento danni. Bombaci&Partners.
Torino, Corso Vittorio Emanuele II, n. 166.
011.18836052
©2021 Tutti i diritti riservati. Realizzato da Gabriele Pantaleo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 011.18836052 CONTATTACI