Buca e Insidia Stradale
Risarcimento danni per Buca e Insidia Stradale a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà
Sono sempre più frequenti i casi in cui i pedoni sono protagonisti di sinistri stradali o di cadute a causa di buche stradali non segnalate o, comunque, non visibili.
La manutenzione delle strade italiane, infatti, non è purtroppo sempre impeccabile e, in occasione del maltempo, la situazione tende a peggiorare, mettendo in pericolo la sicurezza di automobilisti, motociclisti, ciclisti e anche pedoni.
Qualora si riportasse un danno a causa delle condizioni del manto stradale è possibile, tuttavia, chiedere il risarcimento dei danni all’ente che ha la gestione (e quindi la responsabilità della manutenzione) del tratto stradale interessato, secondo i princìpi che andiamo ad illustrare di seguito.
La responsabilità della Pubblica Amministrazione ex art. 2051 c.c.
L'evoluzione giurisprudenziale ha portato oggi a riconoscere l'applicabilità alla pubblica amministrazione dell'art. 2051 c.c. (colpa del custode).
L’orientamento maggioritario ritiene, infatti, che l’Ente proprietario del tratto stradale (Comune o Provincia) risponde dell’evento pregiudizievole verificatosi in conseguenza di situazioni di pericolo, proprie della struttura o delle pertinenze della strad. La responsabilità va, dunque, imputata a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa stessa.
Di contro, l’ente proprietario andrà esente da responsabilità laddove riesca a dimostrare che l’utente danneggiato avrebbe potuto evitare la situazione di pericolo, e conseguentemente l’evento dannoso, se avesse usato l’ordinaria diligenza, interrompendo così, il nesso causale tra la condotta attribuibile all’Ente e l’evento dannoso.
Il custode (ente proprietario o concessionario) risponderà, dunque, dei danni cagionati dalla cosa di cui ha la custodia (da intendersi quale dovere di manutenzione) a prescindere dall’accertamento circa la sua condotta colposa, ciò in quanto l’art. 2051 c.c. configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva (che prescinde da una eventuale colpa o malafede), la cui configurabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
La nozione di "insidia o trabocchetto"
Il concetto di "insidia o trabocchetto", secondo l'elaborazione giurisprudenziale, ricorre in presenza di due presupposti congiunti:
- l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo;
- l'elemento soggettivo della non prevedibilità dello stesso, secondo le regole della comune diligenza.
E' fondamentale, sotto questo profilo, valutare anche il comportamento dell'utente: se viene accertata la sua colpa, il diritto al risarcimento potrebbe essere ridotto se non addirittura escluso.
In sostanza, se il pericolo può essere facilmente previsto e se risulta essere facilmente evitabile, una eventuale imprudenza di chi transita sul tratto stradale pubblico può diventare determinante nella esclusione della responsabilità del custode.
Onere della prova
Rispetto all'orientamento precedente che poneva in capo al danneggiato il compito gravoso di fornire la prova dell'elemento soggettivo, con l'inquadramento della responsabilità della Pubblica Amministrazione nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si assiste ad una sorta di inversione dell'onere probatorio.
Al fine di ottenere il risarcimento del danno, infatti, per l'infortunato sarà sufficiente dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, mentre, come detto in precedenza, graverà sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi di caso fortuito o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
Alcuni casi di risarcimento
La sentenza n. 1241/2008 emessa dal Tribunale di Trani ha condannato il Comune a risarcire i danni subiti da un pedone a seguito di una caduta avvenuta per strada, a causa della presenza di una buca non visibile, né segnalata (il manto stradale era completamente allagato e non consentiva di vedere la buca).
Nel caso specifico la buca rappresentava chiaramente una insidia stradale perché il pedone non aveva potuto percepire l’ampiezza della stessa e la profondità dell’acqua che nascondeva un abbassamento.
Ancora, la recente sentenza n. 2261/2018 emessa dal Tribunale di Roma, ha ritenuto responsabile il Comune e l’ha condannato al risarcimento danno da infortunio arrecato ad un pedone che camminava sul marciapiede, interamente ricoperto di foglie che impedivano di rilevare la presenza di una buca in quel tratto di strada completamente dissestato.
In entrambi i casi, i Comuni sono stati dichiarati responsabili del sinistro e condannati al risarcimento dei danni sulla scorta dei principi sopra esaminati in tema di responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 del codice civile.
Come comportarsi in caso di sinistro dovuto ad una buca stradale
L’eventualità di subire un sinistro a causa di una buca stradale è meno improbabile di quanto ci si possa aspettare. Naturalmente sono dati che i vari Comuni non sventolano dalla finestra, ma non è un segreto come le assicurazioni incaricate da questi enti, gestiscano ogni anno migliaia di richieste di risarcimento danni per la presenza di buche o altre insidie stradali.
Al cittadino spetta l’onere della prova nei termini di cui si è detto sopra, si consiglia, pertanto, di documentare attentamente il sinistro non appena accaduto e di effettuare in loco i seguenti adempimenti:
- fotografare luogo del sinistro (in particolar modo l'insidia) e gli eventuali veicoli coinvolti;
- chiamare le Forze dell'Ordine al fine di ottenere un verbale di quanto accaduto;
- raccogliere le testimonianze dei presenti o i loro dati anagrafici;
- in caso di danni alla persona chiamare il 118 o recarsi al pronto soccorso per gli opportuni accertamente ed il rilascio dei referti medici attestanti le lesioni subite.
Il danneggiato potrà poi rivolgersi ad un legale per inviare una formale richiesta di risarcimento danni al competente ufficio dell'Amministrazione, che provvederà ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia Assicurativa.
Si raccomanda l'assistenza di un avvocato esperto in materia, in quanto molto spesso le assicurazioni tengono un atteggiamento volto a scoraggiare il danneggiato, sottostimando il danno effettivamente subìto.
Il nostro Studio è in grado di fornire la necessaria assistenza nella quantificazione del danno ed in tutto l'iter necessario per ottenere il giusto risarcimento, privilegiando, nella maggior parte dei casi, la definizione della controversia in fase stragiudiziale, mediante la stipulazione di un accordo transattivo con la controparte, senza la necessità di avviare una causa.
Se hai subìto un infortunio a causa di una buca o di altra insidia stradale, contattaci oggi stesso per scoprire se hai diritto ad ottenere un risarcimento del danno!