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Investimento ciclista

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Risarcimento danni Investimento ciclista a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà

L’eterna guerra tra ciclisti e automobilisti

Tra ciclisti e automobilisti è sempre esistita incomprensione e divergenze in merito al modo di condurre il mezzo in strada. L’estrema vulnerabilità di un ciclista, privo di una scocca protettiva dovrebbe consigliare prudenza per entrambe le categorie, ma soprattutto per chi da un’eventuale collisione avrebbe tutto da rimetterci, cioè chi va in bicicletta.

Nonostante questa saggia quanto evidente riflessione, sulle strade, anche statali a scorrimento veloce, spesso nugoli di ciclisti occupano intere carreggiate, in doppia, tripla fila e anche più. Questo comportamento, oltre ad istigare chi viaggia in un mezzo più veloce e idoneo alla strada, rappresenta un potenziale rischio per tutti i componenti del gruppo in bicicletta.

Per questi e tanti altri motivi, ogni giorno si verificano casi di investimento di ciclisti da parte di autoveicoli.

Non sempre il più debole è la vittima

Alla pari di un pedone, non è scontato che un ciclista abbia sempre e comunque ragione in caso di collisione, e non sempre ha diritto ad un risarcimento danni per investimento.

Molto spesso sussistono corresponsabilità e qualche volta un automobilista viene ritenuto completamente esente da colpe, così come può verificarsi il contrario.

Ad esempio: il procedere affiancati in numero superiore a due è espressamente vietato dall’articolo 182 del c.d.s, che prevede, inoltre, un utilizzo idoneo del mezzo biruote, di indossare giubbini catarifrangenti di notte, di esporre segnalazioni luminose adeguate; il ciclista è tenuto, inoltre, al rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e ad applicare le semplici regole del buon senso, alla pari di automobilisti e centauri (artt. 182 c.d.s. e 2054 c.c.).

Inoltre, il comma 2 dell’art. 2054 recita: “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”
Una recente sentenza del tribunale di Lucca (n. 2226/16) ha, per la prima volta, esteso l’applicazione del suddetto articolo di legge in una causa di risarcimento danni per incidente stradale tra un automobilista e un ciclista, stabilendo una presunzione di concorso di colpa, tra le parti, nella causazione del sinistro.

La constatazione di corresponsabilità prevede una riduzione del risarcimento dei danni da incidente stradale, il più delle volte in misura del 50%.

Nuove regole più dure per tutti

In caso di investimento ciclista, dovrà essere il conducente dell’auto a dichiarare l’accaduto alla propria assicurazione in via ordinaria, essendo la constatazione amichevole prevista esclusivamente per gli scontri tra due mezzi a motore.

In mancanza, può farlo lo stesso danneggiato rivolgendosi alla controparte e alla compagnia assicurativa del danneggiante, ma se fino ad oggi il ciclista, in quanto parte debole, ha sempre avuto diritto al 100% del risarcimento, le nuove tendenze prevedono che, in casi in cui la dinamica dei fatti e le rispettive condotte non siano del tutto chiare, la responsabilità venga divisa al 50% tra i conducenti dei mezzi, a prescindere dalla tipologia degli stessi.

Per ottenere un risarcimento totale, il danneggiato, o chi per esso in caso di lesioni permanenti o decesso, dovrà superare la presunzione di colpa (relativa). In caso di corresponsabilità, anche in caso di morte del ciclista, l’art. 1227 c.c. prevede che il risarcimento dei danni possa essere diminuito secondo la gravità della colpa del danneggiato, e, addirittura, negato con riferimento a quei danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare, usando l’ordinaria diligenza.

Se la caduta è causata dal manto stradale

In caso di caduta del ciclista in seguito ad un manto stradale danneggiato (buche sulla strada), è necessario citare il comune responsabile del tratto di strada in questione.

Recentemente il Comune di Pineto è stato condannato dal Tribunale di Teramo al risarcimento di 14.259 € oltre a 3.000 € per spese legali, in conseguenza ad un incidente occorso ad un ciclista che era caduto in seguito ad una buca non segnalata.
Il fatto risale al 2012, i tempi della giustizia in Italia sono ancora troppo lunghi, ma un legale esperto potrà consigliare un assistito in merito all’opportunità di intentare causa, sulla base della dinamica dei fatti.

Dicono di noi
teresa de stefano
teresa de stefano
05/09/2023
Ho trovato l'avvocato Bombaci: competente, disponibile e conciso.
Fulvio Fulvio
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14/08/2023
Ottimo lavoro svolto per il recupero danni assicurativi! Intermediazione legale perfetta. Consiglio vivamente.
Andrea Giordano
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21/07/2023
Avvocato preparatissimo, molto chiaro e disponibile
isabella ventrice
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14/07/2023
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abe ada
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23/06/2023
Gentilissimo
Elisa Salvadego
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12/06/2023
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maryna nimizhan
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10/06/2023
Consiglio questo studio legale perché ho riscontrato dei professionisti competenti e onesti.
Sandro Lapunzina
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30/03/2023
Consulenza davvero impeccabile. Tutto mi è stato spiegato con calma e nei minimi dettagli. Grazie mille
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