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Passeggero cade scendendo dall’auto: può chiedere il risarcimento all’assicurazione del conducente?

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In materia di risarcimento del terzo trasportato la Corte di Cassazione, con una recente Ordinanza, la n. 414/2021, nel richiamare la ratio dell’art. 141 cod. assicurazioni (d.lgs. 209/05), volto ad assicurare la più ampia operatività del principio secondo cui chi è stato ingiustamente danneggiato deve essere sempre risarcito, ha ribadito l’ambito applicativo della norma appena citata.

Risarcimento del Terzo Trasportato: la vicenda

Nel caso di specie una donna, terza trasportata, scendendo dall’auto in cui si trovava, cadeva riportando gravi lesioni ed imputava il fatto alla condotta del conducente che, nel ripartire senza accorgersi che la donna non era ancora del tutto scesa dall’abitacolo, ne provocava la perdita di equilibrio e conseguentemente la caduta.

La trasportata conveniva in giudizio il proprietario dell’auto e la sua compagnia assicuratrice per ottenere la condanna al risarcimento del danno.

Il Giudice di primo grado accoglieva la domanda di parte attrice mentre, in sede di appello, la pronuncia veniva riformata; pertanto la donna ricorreva in Cassazione.

 

Risarcimento del Terzo Trasportato: la pronuncia della Cassazione

In primo luogo, affinché l’art. 141 cod. assicurazione possa operare, il sinistro deve coinvolgere quantomeno 2 veicoli ma questo, ha ribadito la Suprema Corte, non significa che debba verificarsi anche la loro collisione, posto che la norma si applica rispetto a quei casi che non rientrano nella previsione dell’art. 2052 II co. c.c. che, al contrario, richiede uno scontro.

A titolo esemplificativo si pensi al caso in cui un mezzo tagli la strada a un altro e il conducente di quest’ultimo, per evitare la collisione, esca fuori strada, cagionando danni al trasportato; oppure al caso di un mezzo che si immetta in autostrada contromano, costringendo gli altri veicoli a manovre improvvise ad alta velocità con conseguente impatto contro il guard-rail.

In ordine all’onere probatorio la Cassazione ha spiegato che, indubbiamente,  l’art. 141 cod. assicurazioni esonera il trasportato dalla prova della “responsabilità” del vettore, ma non anche da quella della eziologia del danno, o meglio, della sua riconducibilità, sul piano causale, all’avvenuto trasporto.  

Lo scopo della norma è quello di fornire senz’altro al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, rispetto a quanto già previsto dagli artt. 2043 e 2054 c.c., agevolando il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’impresa assicuratrice, ma, al pari degli strumenti individuati dal codice civile, non può prescindere dalla prova che il danno, o meglio l’evento dannoso, trovi “causa” nel trasporto.

La pronuncia infine si è occupata del valore della dichiarazione confessoria del conducente dell’auto e della sua efficacia verso l’assicurazione.

Nello specifico, sulla scorta di una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un.  n. 10311/06), i Giudici di Piazza Cavour hanno confermato che la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno, proprietario del veicolo assicurato (litisconsorte necessario), non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, in applicazione dell’art. 2733 c.c., comma 3.

Infatti, in merito alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (in caso di litisconsorzio necessario) la confessione può avere rilevanza nei confronti di chi l’abbia effettuata (confitente) e di chi l’abbia provocata, ma non può acquistare valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente (come l’assicurazione), in quanto il dichiarante non ha alcun potere di disposizione in ordine a situazioni giuridiche che fanno capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale (Cass. 65/1972).

La Corte ha rigettato, pertanto, il ricorso proposto a fronte dell’omessa prova del nesso causale tra le lesioni riportate e la condotta del vettore, confermando quanto accertato in primo grado nel senso che la trasportata “è evidentemente inciampata – ossia ha perso l’equilibrio – scendendo dall’auto” e ribadendo che la norma “de qua” non presuppone la collisione tra veicoli ma la sussistenza di un sinistro e di un danno al terzo trasportato che non sia da ricondurre al caso fortuito.

Articolo redatto a cura dell’Avv. Francesca Santoro

 

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