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Risarcimento dei danni del dentista senza fattura: come fare?

Il paziente vittima di malasanità ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’errore professionale.

Tale principio ha portata generale ed è valido altresì in ambito odontoiatrico.

I danni che più frequentemente si verificano durante un trattamento dentistico sono infezioni, ascessi, rottura di un impianto dentale, omissione o ritardata diagnosi, problemi con l’anestesia etc. Va da sé che da una prestazione odontoiatrica eseguita maldestramente possono derivare danni al paziente anche seri e permanenti.

Ottenere un risarcimento dei danni del dentista senza fattura: come fare?

La prestazione che non produce i risultati attesi o addirittura provoca un peggioramento delle condizioni di salute del paziente obbliga l’odontoiatra a risarcire i danni subiti dal paziente.

Inoltre, poiché, gli interventi dentistici hanno spesso dei profili estetici oltre che curativi (si pensi ad un impianto o ad una protesi dentale), talune prestazioni offerte dal medico odontoiatra vengono considerate non come delle obbligazioni di mezzo (come nella pressoché totalità delle attività mediche), ma delle obbligazioni di risultato.

Ciò significa che il dentista si impegna, oltre che a tenere un comportamento diligente, anche a conseguire un determinato risultato come esito finale del proprio lavoro. Ed allora, in caso di errore medico il risarcimento da corrispondere al paziente diviene considerevole.

Nell’ambito civilistico coesistono due forme di responsabilità del medico: quella contrattuale e quella extracontrattuale.

Si ha responsabilità contrattuale quando il dentista opera da libero professionista, presso il proprio ambulatorio, in regime di convenzionamento con il servizio sanitario nazionale.

In tale ipotesi il paziente, per ottenere un risarcimento, deve provare di aver effettuato la prestazione, di aver subìto un danno e che questo sia stato cagionato dall’intervento (nesso causale).

Spetta, invece, al dentista dimostrare di aver adempiuto a tutti gli obblighi richiesti dalle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Quando la prestazione è stata effettuata per far fronte a problemi di elevata difficoltà, in casi eccezionali e straordinari, il dentista risponde civilmente dei danni procurati se ha agito con dolo o colpa grave (art.2236 c.c.); risponde, invece, anche per colpa lieve (art.1176 c.c.) per i danni causati in caso di prestazioni professionali ritenute ordinarie e di routine (dove cioè si poteva evitare di procurare dei danni adottando una media preparazione e diligenza).

L’onere di provare la difficoltà della prestazione medica effettuata grava sul dentista.

In questi casi i termini di prescrizione per fare richiesta di risarcimento sono pari a 10 anni.

Si ha, invece,  responsabilità extracontrattuale  quando non  sussiste un rapporto contrattuale diretto tra il dentista ed il paziente bensì con la struttura sanitarie pubbliche o private in cui il medico odontoiatra opera come dipendente di strutture.

In questa seconda ipotesi, l’onere della prova a carico del paziente è più gravoso: egli è tenuto a provare la colpa del dentista e i termini di prescrizioni sono ridotti a 5 anni.

Ad ogni modo, sia che si tratti di responsabilità contrattuale, sia che si tratti di responsabilità extracontrattuale o aquiliana, il paziente che ritiene di essere stato vittima di un errore dentistico, prima di intentare un giudizio di risarcimento danni, deve anzitutto dimostrare di aver subìto una prestazione odontoiatrica per mano del dentista accusato.

È evidente che il problema si pone principalmente nei casi di prestazione svolte all’interno di ambulatori privati. Non di rado capita di trovarsi di fronte a professionisti che, in cambio di un congruo sconto, inducono il paziente a non pretendere fattura.

Altrettanto spesso, un pò a causa dei prezzi dei trattamenti pressoché elevati, un pò per leggerezza, i pazienti si lasciano convincere a sottoporsi a trattamenti dentistici senza farsi rilasciare alcuna ricevuta fiscale.

Va, poi, da sé che, se l’accordo è quello di non emettere fattura, difficilmente  il medico compilerà una cartella clinica!

Insomma, in cambio di uno sconto che non sarà mai vantaggioso per il paziente quanto non lo sia per il dentista che opera “in nero”, ci si ritrova a subire un intervento senza la benché minima prova idonea a ricondurlo ad un determinato professionista!

Ed allora, come comportarsi se ormai il danno è fatto, cioè, la prestazione odontoiatrica si è rivelata dannosa e, oltretutto non si ha nemmeno fattura del compenso pagato?

Va constatato che, se normalmente è già gravoso dimostrare le proprie ragioni davanti ad un sospetto errore, in assenza di documentazione diventa pressoché impossibile. In assenza di un cartella clinica la fattura può essere l’unica prova che attesti la prestazione presso un determinato studio dentistico.

Essa, infatti, non è solo un atto dovuto da parte di qualsiasi professionista, ma rappresenta per il cittadino (paziente o cliente che sia!) anche una prova di un’avvenuta prestazione.

Ed allora, per tentare di porre rimedio all’errore commesso, si può solo cercare di reperire altre prove come, ad esempio, un preventivo, una prescrizione medica, una radiografia o una lastra. Se neanche queste dovessero essere rinvenute, si può solo cercare di raccogliere delle prove testimoniali, pur nella consapevolezza che provare il trattamento lesivo senza documenti, fatture e cartelle cliniche diventa oltremodo gravoso.

Dicono di noi
teresa de stefano
teresa de stefano
05/09/2023
Ho trovato l'avvocato Bombaci: competente, disponibile e conciso.
Fulvio Fulvio
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14/08/2023
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Andrea Giordano
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21/07/2023
Avvocato preparatissimo, molto chiaro e disponibile
isabella ventrice
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14/07/2023
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abe ada
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Elisa Salvadego
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12/06/2023
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maryna nimizhan
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10/06/2023
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Sandro Lapunzina
Sandro Lapunzina
30/03/2023
Consulenza davvero impeccabile. Tutto mi è stato spiegato con calma e nei minimi dettagli. Grazie mille
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