Conclusosi il processo penale con la condanna dell’imputato, ci si chiede se ed in che modo la parte danneggiata, costituitasi parte civile, può ottenere il risarcimento del danno subito.
Poniamo il caso di chi ha subito delle lesioni personali e si è costituito parte civile nel processo che ha visto condannato l’autore del reato: in che modo ed in quale sede potrà ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali ) subiti in conseguenza della condotta delittuosa?
In via preliminare si impone una precisazione relativa al giudicato penale.
Affinché il danneggiato possa agire nei confronti del condannato per ottenere il risarcimento dei danni (anche con esecuzione forzata), è fondamentale che la sentenza penale sia esecutiva.
È esecutiva la sentenza pronunciata all’esito del giudizio di secondo grado (giudizio di appello), non anche la sentenza emessa dal Tribunale. Pertanto, a meno che il giudice di primo grado non abbia disposto espressamente in sentenza che la condanna al risarcimento sia provvisoriamente esecutiva, per poter agire contro l’imputato condannato al risarcimento, bisognerà attendere il completamento del giudizio di secondo grado o che la sentenza di primo grado sia divenuta irrevocabile (ossia, non più suscettibile di impugnazione).
Fatta tale premessa, per dare una risposata esaustiva ai precedenti quesiti occorre distinguere nettamente 3 possibili ipotesi che possono ricorre in caso di sentenza di condanna dell’imputato al risarcimento del danno:
In questo caso, per ottenere il risarcimento la vittima dovrà agire in sede civile contro il soggetto condannato. Seppur più gravosa come soluzione, va ricordato che giova alla vittima la regola per cui una volta che il giudice penale abbia accertato, in via definitiva, il reato (per esempio, una rapina) e condannato l’imputato rinviando al giudice civile per la quantificazione del danno, nell’ambito di questo secondo processo non si potrà più mettere in discussione la responsabilità del colpevole.
Il dato normativo di riferimento è l’art. 651 c.p.p. che disciplina l’efficacia del giudicato penale nel processo civile (o amministrativo) promosso nei confronti del condannato e volto ad ottenere le restituzioni e il risarcimento del danno sofferto.
Tale disposizione sancisce che il giudice civile (o amministrativo) è vincolato al giudicato penale per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato devoluto in sede civile (o amministrativa), pertanto, la condanna al risarcimento in favore della parte civile fatta nell’ambito del giudizio penale non può essere rimessa in discussione.
In questo caso il giudice condanna l’imputato al pagamento di una “provvisionale”, ossia al risarcimento di una parte del danno subito dalla vittima.
La provvisionale ha la caratteristica di essere immediatamente esecutiva; ciò consente al danneggiato di agire direttamente contro l’imputato senza attendere che la sentenza penale diventi irrevocabile. A questo punto, per la parte di danno appurata in sede penale, potrà notificare la sentenza ed il precetto ed intraprendere, eventualmente, l’esecuzione forzata come nella prima ipotesi. Ma, laddove la vittima ritenesse che la somma liquidata a titolo di provvisionale sia insufficiente a compensare l’intero danno patito, potrà promuovere una causa civile per l’accertamento e la condanna del danno ulteriore.
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