Richiesta risarcimento danni al Comune: tutto quello che c'è da sapere

13 Marzo 2019

A chi non è capitato di inciampare a causa di un marciapiede malridotto o di forare una ruota della propria auto per via di una buca nel manto stradale non segnalata?

In casi simili, ci si chiede immediatamente se l’evento lesivo sia addebitabile solo alla nostra disattenzione o se, invece, non sussista anche la responsabilità di chi è incaricato della manutenzione di strade, piazze o giardinetti pubblici.

Si è molto discusso sulla configurabilità di un rapporto di “custodia” tra la pubblica amministrazione ed i beni (ad essa appartenenti) destinati all’uso da parte del pubblico.

Richiesta risarcimento danni al Comune: tutto quello che c'è da sapere a Torino e provincia

 

La conclusione cui si è giunti prevede che, quando l’incidente non è totalmente responsabilità della nostra disattenzione, è possibile richiedere un risarcimento per danni causati da buche o dissesti dei marciapiedi o dei manti stradali direttamente a chi ne è incaricato della custodia.

Responsabilità da cose in custodia

L’art. 2051 c.c. pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita. Tale fattispecie viene ricondotta nel modello della responsabilità oggettiva.

La responsabilità da cose in custodia trova fondamento nella relazione tra il soggetto e la cosa, intesa come potere fisico del soggetto sul bene. Sulla base di tale relazione, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa viene attribuita al soggetto che ne ha il governo e che è in grado di controllarne i rischi.

Occorre, quindi, capire a chi va addebitato il danno subito e quali circostanze debbano ricorrere affinché si possa ottenere un risarcimento.

Soggetti responsabili della manutenzione

Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del codice della Strada “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:

  1. a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  2. b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  3. c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”

Per quanto riguarda strade pubbliche, piazze, parchi, parcheggi, marciapiedi e simili la “responsabilità”, in termini di custodia e manutenzione, è solitamente del Comune. Pertanto, Il cittadino che subisce un danno al proprio mezzo di trasporto a causa di anomalie nella carreggiata stradale (buche, sconnessioni dell’asfalto) o caduta di materiale di vario genere (sassi, alberi), ha la facoltà di richiedere al Comune il risarcimento del danno patito.             
Tuttavia, accade spesso che della loro cura siano incaricati anche enti, associazioni o strutture giuridiche differenti, come la Provincia (nel caso di strade provinciali extra-urbane) oppure l’Anas.

Il legame causale tra la cosa ed il danno

Al fine di ottenere il risarcimento subito occorre dimostrare la connessione tra il danno biologico o materiale (cioè su persone o cose) e la causa da cui deriva, sia essa una buca, un dosso, erba alta o degrado. In altri termini, è necessario che sussista un “rapporto di causalità” tra il danno ed il bene incustodito, dove il primo è la conseguenza del secondo: il danno non è dovuto ad una disattenzione del danneggiato ma alla cattiva manutenzione del bene che lo ha provocato
E' bene sottolineare che non possono essere risarciti danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore (grandinate, alluvioni, fulmini).         

Come presentare la domanda

Una volta subito il danno è indispensabile sapere come procedere per ottenere il risarcimento.

Il cittadino che intende chiedere un risarcimento danni a seguito di evento per il quale presuppone una responsabilità del Comune, deve presentare la richiesta in forma scritta (per posta o direttamente all’ Ufficio) nella quale chiederà espressamente il risarcimento dei danni indicandone i presupposti a sostegno. Tale istanza deve contenere:

  • dati personali, residenza e recapito telefonico del danneggiato;
  • luogo (via, n. civico n.), data e ora del sinistro;
  • la descrizione dettagliata della dinamica dell’evento, individuando in modo chiaro la causa che ha provocato il danno;
  • documentazione fotografica del luogo e descrizione dei danni subiti (danni riportati dalla/e persona/e e/o dal/i mezzo/i coinvolto/i nel sinistro);
  • precisazioni circa l’intervento di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia Stradale;
  • l'esistenza di eventuali testimoni oculari, che abbiano assistito all'infortunio.
  • certificati medici, fatture (questi ultimi, potranno essere inoltrati direttamente alla compagnia assicuratrice anche in un momento successivo).

L'ufficio Assicurazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento, avvia la fase istruttoria inviando la documentazione alla compagnia di assicurazione. Dopo le prime verifiche, la richiesta viene trasmessa all'Agenzia Assicurativa del Comune che provvederà ad istruire la pratica ed a valutare la reale esistenza di un danno imputabile al Comune.

Dopo la consegna della documentazione nell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Ente al quale si chiede il risarcimento, bisogna attendere la valutazione del danno. La compagnia assicuratrice, sulla base degli obblighi contrattuali assunti, valuta la sussistenza dei presupposti di accoglimento e/o diniego della richiesta risarcitoria, nonché provvede all'eventuale pagamento del risarcimento. Solo in seguito a queste valutazioni, verrà comunicato all'interessato se effettivamente avrà diritto al risarcimento.

Quando fare causa? Come procedere?

Può accadere che la valutazione dell’Agenzia Assicurativa dia un esito tale da non soddisfare le aspettative del danneggiato. Qualora la richiesta di risarcimento venga respinta o l’ammontare del risarcimento sia inferiore a quello previsto, il danneggiato può pensare di avviare un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale competente per ottenere ciò che si ritiene un “giusto” risarcimento. Nel caso in cui si incardini la causa risarcitoria, bisognerà far fronte alle spese di avvio del procedimento; tuttavia, per cause fino a 1.100 euro ci si può però rivolgere al Giudice di Pace senza spese.

Per dimostrare la “responsabilità oggettiva” del gestore della strada ovvero del responsabile della sua manutenzione, in sede processuale, è bene tenere conto che il danneggiato è chiamato a provare solo la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso. L’onere probatorio del danneggiante è più agevole rispetto a quello che grava sul custode della cosa. Quest’ultimo, infatti, per sfuggire alla responsabilità deve fornire la prova circa l’estraneità della cosa da qualsiasi legame eziologico con l’evento dannoso.

Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che, perché vi sia la responsabilità dell’ Ente gestore della strada (il Comune), il danno deve essere provocato dalla non visibilità, dall’imprevedibilità dell'evento o dalla mancanza di segnalazione del pericolo. Questi fattori causano pertanto l'impossibilità della parte lesa di evitare il danno.


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    G. D.

    “Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.

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    A. R.

    “Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”

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