A chi non è capitato di inciampare a causa di un marciapiede malridotto o di forare una ruota della propria auto per via di una buca nel manto stradale non segnalata?
In casi simili, ci si chiede immediatamente se l’evento lesivo sia addebitabile solo alla nostra disattenzione o se, invece, non sussista anche la responsabilità di chi è incaricato della manutenzione di strade, piazze o giardinetti pubblici.
Si è molto discusso sulla configurabilità di un rapporto di “custodia” tra la pubblica amministrazione ed i beni (ad essa appartenenti) destinati all’uso da parte del pubblico.
La conclusione cui si è giunti prevede che, quando l’incidente non è totalmente responsabilità della nostra disattenzione, è possibile richiedere un risarcimento per danni causati da buche o dissesti dei marciapiedi o dei manti stradali direttamente a chi ne è incaricato della custodia.
L’art. 2051 c.c. pone a carico del custode l’obbligo di risarcire i danni cagionati a terzi dalla cosa custodita. Tale fattispecie viene ricondotta nel modello della responsabilità oggettiva.
La responsabilità da cose in custodia trova fondamento nella relazione tra il soggetto e la cosa, intesa come potere fisico del soggetto sul bene. Sulla base di tale relazione, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa viene attribuita al soggetto che ne ha il governo e che è in grado di controllarne i rischi.
Occorre, quindi, capire a chi va addebitato il danno subito e quali circostanze debbano ricorrere affinché si possa ottenere un risarcimento.
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del codice della Strada “Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
Per quanto riguarda strade pubbliche, piazze, parchi, parcheggi, marciapiedi e simili la “responsabilità”, in termini di custodia e manutenzione, è solitamente del Comune. Pertanto, Il cittadino che subisce un danno al proprio mezzo di trasporto a causa di anomalie nella carreggiata stradale (buche, sconnessioni dell’asfalto) o caduta di materiale di vario genere (sassi, alberi), ha la facoltà di richiedere al Comune il risarcimento del danno patito.
Tuttavia, accade spesso che della loro cura siano incaricati anche enti, associazioni o strutture giuridiche differenti, come la Provincia (nel caso di strade provinciali extra-urbane) oppure l’Anas.
Al fine di ottenere il risarcimento subito occorre dimostrare la connessione tra il danno biologico o materiale (cioè su persone o cose) e la causa da cui deriva, sia essa una buca, un dosso, erba alta o degrado. In altri termini, è necessario che sussista un “rapporto di causalità” tra il danno ed il bene incustodito, dove il primo è la conseguenza del secondo: il danno non è dovuto ad una disattenzione del danneggiato ma alla cattiva manutenzione del bene che lo ha provocato
E' bene sottolineare che non possono essere risarciti danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore (grandinate, alluvioni, fulmini).
Una volta subito il danno è indispensabile sapere come procedere per ottenere il risarcimento.
Il cittadino che intende chiedere un risarcimento danni a seguito di evento per il quale presuppone una responsabilità del Comune, deve presentare la richiesta in forma scritta (per posta o direttamente all’ Ufficio) nella quale chiederà espressamente il risarcimento dei danni indicandone i presupposti a sostegno. Tale istanza deve contenere:
L'ufficio Assicurazioni, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento, avvia la fase istruttoria inviando la documentazione alla compagnia di assicurazione. Dopo le prime verifiche, la richiesta viene trasmessa all'Agenzia Assicurativa del Comune che provvederà ad istruire la pratica ed a valutare la reale esistenza di un danno imputabile al Comune.
Dopo la consegna della documentazione nell’Ufficio relazioni con il pubblico dell’Ente al quale si chiede il risarcimento, bisogna attendere la valutazione del danno. La compagnia assicuratrice, sulla base degli obblighi contrattuali assunti, valuta la sussistenza dei presupposti di accoglimento e/o diniego della richiesta risarcitoria, nonché provvede all'eventuale pagamento del risarcimento. Solo in seguito a queste valutazioni, verrà comunicato all'interessato se effettivamente avrà diritto al risarcimento.
Può accadere che la valutazione dell’Agenzia Assicurativa dia un esito tale da non soddisfare le aspettative del danneggiato. Qualora la richiesta di risarcimento venga respinta o l’ammontare del risarcimento sia inferiore a quello previsto, il danneggiato può pensare di avviare un giudizio dinanzi all'autorità giurisdizionale competente per ottenere ciò che si ritiene un “giusto” risarcimento. Nel caso in cui si incardini la causa risarcitoria, bisognerà far fronte alle spese di avvio del procedimento; tuttavia, per cause fino a 1.100 euro ci si può però rivolgere al Giudice di Pace senza spese.
Per dimostrare la “responsabilità oggettiva” del gestore della strada ovvero del responsabile della sua manutenzione, in sede processuale, è bene tenere conto che il danneggiato è chiamato a provare solo la sussistenza del nesso eziologico tra la cosa e l’evento dannoso. L’onere probatorio del danneggiante è più agevole rispetto a quello che grava sul custode della cosa. Quest’ultimo, infatti, per sfuggire alla responsabilità deve fornire la prova circa l’estraneità della cosa da qualsiasi legame eziologico con l’evento dannoso.
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che, perché vi sia la responsabilità dell’ Ente gestore della strada (il Comune), il danno deve essere provocato dalla non visibilità, dall’imprevedibilità dell'evento o dalla mancanza di segnalazione del pericolo. Questi fattori causano pertanto l'impossibilità della parte lesa di evitare il danno.
“Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”
Studio legale risarcimento danni. Bombaci&Partners.
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