Paziente abbandonato in ospedale muore: le responsabilità della struttura

09 Dicembre 2021

Gli episodi di malasanità purtroppo possono capitare a chiunque. Lesioni agli organi vitali dei pazienti a causa di interventi chirurgici eseguiti male, terapie sbagliate, strumenti medici dimenticati nei corpi dei pazienti, errori nella somministrazione dei farmaci si susseguono. Una fattispecie particolare di malasanità è l’abbandono del pazienti in ospedale, con conseguenze fatali a seguito delle mancate cure oppure per un pericolo sottovalutato dai sanitari (ad esempio il rischio di caduta dal letto). In caso di malasanità Torino o ovunque, il paziente o i suoi congiunti hanno diritto a chiedere alla struttura il risarcimento del danno. Vediamo quale risarcimento danno Torino possono chiedere, come e chi deve agire.

Morte del paziente: azione penale

Quando una persona muore a seguito di abbandono da parte dell’ospedale, bisogna valutare bene le circostanze in cui il fatto è accaduto, quando è avvenuto l’evento nefasto e se tra i due c’è un nesso causale. Ogni caso fa un po’ storia a sé, anche se vi è un orientamento comune da parte dei giudici.

Partiamo dal caso in cui passi un certo periodo di tempo – magari ore - tra l’evento abbandono e la morte del paziente, cioè non vi sia istantaneità. Al paziente - seppure per mezzo dell’azione prodotta dagli eredi - saranno riconosciuti danno biologico terminale (l’interruzione della vita) e danno catastrofale, cioè il dolore provocato al paziente dall’accorgersi di stare morendo. I parenti possono proporre azione legale contro la struttura, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 2043 del Codice Civile.

Distinzione relativamente all’onere della prova

Occorre ricordare che se si agisce per responsabilità contrattuale, essa è in essere tra il paziente e l’ospedale. Il paziente, dunque, deve solamente provare che dall’intervento è derivato un risultato peggiorativo e negativo alla propria salute. Spetta al professionista dimostrare che tale risultato peggiorativo non è dovuto al suo agire.

Per gli eredi vale lo stesso discorso: è come se agissero considerando il paziente ancora in vita. Perciò, per la parte relativa alla responsabilità contrattuale, vale quanto sopra. Per la parte relativa alla responsabilità extracontrattuale della struttura, l’onere della prova spetta interamente ai parenti, trattandosi di danno al rapporto di parentela, e non di lesione della salute del paziente.

Istantanea morte del paziente a seguito di abbandono da parte della struttura sanitaria

Se l’evento morte è pressoché istantaneo rispetto all’abbandono (ad esempio il suicidio di un paziente lasciato momentaneamente solo), allora l’azione contrattuale non può essere data ai parenti, ai quali spetta solo l’azione extracontrattuale. I parenti, dunque, potranno agire solo per responsabilità extracontrattuale della struttura. In questo secondo caso, dunque, l’onere di provare che effettivamente a loro ne è derivato un danno spetta agli eredi stessi.

Se parente agisce chiedendo i danni a seguito dell’inadempimento del sanitario, ha un interesse distinto rispetto a quello del paziente, stesso; l’interesse è riferito al bene giuridico della famiglia e non della salute. Spetterà ai parenti, dunque, mostrare il turbamento interiore connesso con la perdita del paziente; ad esempio a causa di una obiettiva interruzione delle pregresse abitudini di vita e dei rapporti affettivi, soprattutto se caratterizzati da coabitazione col parente venuto a mancare e comunque assidui.

Attenzione però a tutti quegli aspetti che possono portare il giudice ad una riduzione della quantificazione del danno; per la presenza di altri congiunti che assicurino in qualche modo una condivisione del dolore, o una maggiore sopportazione; oppure il fatto che l’aspettativa di vita del paziente, in caso di persona anziana o malata, sarebbe rimasta relativamente breve.

I magistrati hanno a disposizione tabelle per il calcolo del risarcimento, che viene riconosciuto in questi casi sempre in via equitativa; fatto salvo che vi siano spese dimostrabili collegate al proprio dolore (sedute dallo psicologo, all’accertamento di una depressione e alle relative spese in medicinali). Ciò significa che, in via generale, determinati tipi di danno sono difficilmente quantificabili, per cui è lasciato al magistrato calcolare l’ammontare del risarcimento.

Per quanto riguarda le spese legali, invece, si assume il criterio solito che a pagarle sarà la parte soccombente, quindi nel caso in cui il giudice riconosca la ragione degli eredi, la struttura sanitaria. Per quanto riguarda le spese relative alla consulenza tecnica d’ufficio, che il giudice chiede ad un professionista soprattutto nel caso le consulenze tecniche di parte (Ctp) dicano chiaramente cose opposte, in alcune sentenze è lasciata a carico di tutte le parti, in quote uguali. Almeno qualora il giudice ravvisi che la Ctu sia servita all’interesse comune; altrimenti potrebbe lasciarla alla parte. Occorre dunque pensare che in caso di malasanità sia il paziente che i parenti hanno diritto al risarcimento del danno; ma ciò avverrà solo al termine di un accertamento giudiziario e dovendo dimostrare l’effettiva esistenza del danno da parte di chi l’ha subito.


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    L. C.

    “Sono stata vittima di malasanità presso un noto ospedale della mia città, dove ho subito gravi danni all’occhio destro a causa della negligenza dell’oculista di turno. Mi sono rivolta allo studio dell’avvocato Bombaci, consigliatomi da un’amica che era stata assistita per un altro caso di malasanità. Non posso che confermare la competenza dell’avvocato Bombaci e di tutto il suo staff. Sono stata seguita con grande professionalità e grazie a loro ho ottenuto il giusto risarcimento.”

  • Risarcimento morte anziana in casa di riposo
    G. D.

    “Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.

  • Risarcimento danno odontoiatrico
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    “Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”

  • Risarcimento per errato intervento chirurgico
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    “Durante un intervento chirurgico ho subito una perforazione intestinale a causa di un errore medico, così ho deciso di rivolgermi allo studio dell’avvocato Bombaci per chiedere un risarcimento alla struttura sanitaria. Sono estremamente soddisfatto di come è stato gestito il mio caso dall’inizio alla fine e del risarcimento ottenuto. Ho trovato, prima ancora che dei professionisti, delle persone, che mi hanno saputo comprendere ed assistere non solo dal punto di vista legale, ma anche morale. ”

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