Morte del paziente contagiato in ospedale: i parenti hanno diritto al risarcimento?

04 Marzo 2021

Il Tribunale di Roma, con una sentenza depositata il 7 ottobre scorso, ha riconosciuto ai parenti di un paziente che aveva contratto un’infezione in ospedale e poi era deceduto il diritto al risarcimento.

In particolare, ha negato loro il risarcimento iure proprio per mancanza probatoria, ma ha concesso il risarcimento iure successionis.

Qual è la differenza? In caso di risarcimento iure proprio viene risarcito il danno morale che gli eredi hanno patito per la perdita del loro congiunto, in caso di risarcimento iure successionis viene risarcito il danno subito dalla vittima e poi trasferito agli eredi dopo la sua morte.

Morte del paziente contagiato in ospedale - La vicenda

 

La vicenda ha per protagonisti gli eredi di un uomo che, a seguito di un intervento chirurgico, ha contratto un’infezione in ospedale che lo ha condotto alla morte.

Gli eredi si sono rivolti al Tribunale per chiedere un risarcimento iure successionis e iure proprio, portando come motivazioni i danni subiti dalla vittima e da loro stessi per via dell'interruzione del rapporto di parentela.

La prima richiesta si fondava sull’inadempienza contrattuale da parte della struttura sanitaria, la seconda sul generale dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica (art. 2043 c.c.), posto a fondamento della responsabilità extracontrattuale, che obbliga, chiunque violi il divieto, al risarcimento del danno arrecato.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14615 del 9 luglio 2020 ha stabilito che: “Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto”.

Ciò vuol dire che, dagli obblighi contrattuali medico-paziente, sono esclusi i terzi.

Gli eredi, dunque, che erano legati da un legame affettivo con la vittima, per poter ottenere un risarcimento iure proprio non possono che “giocare la carta” dell’azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.

Il differente titolo di responsabilità, oltre ad implicare un diverso termine di prescrizione (5 anni per la responsabilità extracontrattuale e 10 anni per la responsabilità contrattuale), comporta anche notevoli conseguenze sotto il profilo dell’onere della prova.

In particolare, per poter ottenere un risarcimento iure successionis, l’onere della prova risulterà più semplice, essendo sufficiente per gli eredi dimostrare il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) della vittima e la condotta del sanitario; diversamente, per poter invocare anche un risarcimento del danno patito iure proprio (perdita del rapporto parentale) occorrerà dimostrare, oltre che la sussistenza del danno ed il nesso di causalità,  anche il cosiddetto “elemento soggettivo”, ossia il dolo o, quantomeno, la colpa grave dei sanitari.

Tornando al caso specifico del Tribunale romano, lo stesso ha ritenuto ammissibile la prova che collega la morte dell’uomo all’infezione nosocomiale e, per tale motivo, ha condannato l’ospedale al risarcimento iure successionis.

La struttura, infatti, non è riuscita a dimostrare di aver previsto, adottato e messo a disposizione del paziente tutte le attrezzature idonee ad evitare l’insorgenza della complicanza infettiva post-chirurgica.

Tuttavia, lo stesso Tribunale ha negato il risarcimento iure proprio, in quanto gli eredi non sono riusciti a provare l’esistenza di una condotta negligente da parte dell’ospedale nell’adozione e nell’attuazione delle misure di prevenzione atte a minimizzare il rischio di contagio.

I danni risarcibili

Ma quali sono i danni risarcibili iure successionis in caso di paziente deceduto in ospedale a seguito di contagio?

Tutto dipende dalle circostanze. L’orientamento dominante prende in esame due tipologie di danno non patrimoniale: il danno biologico terminale e la sofferenza correlata al fatto di avvertire l’approssimarsi della morte (cosiddetto danno catastrofale).

Il primo consiste nell’inabilità protrattasi dall’insorgenza della malattia/lesione fino al decesso del paziente, se sopraggiunto dopo un apprezzabile lasso di tempo.

La sofferenza, invece, è risarcibile se, nel tempo che intercorre tra la lesione e il decesso, la persona è stata in grado di percepire la sua condizione e, in particolare, l’imminenza della morte.

Alla luce di quanto sopra, ben si comprende l’importanza, in situazioni del genere, di affidarsi ad un avvocato esperto in materia di malasanità, che possa assistere ed indirizzare le parti verso l’individuazione e la produzione di tutti quegli elementi necessari ad assolvere il complesso onere probatorio in capo agli eredi, onde non vedersi pregiudicata la possibilità di ottenere il riconoscimento di tutte le voci di danno risarcibili.

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