Anche se il passeggero non indossava la cintura di sicurezza, il conducente del veicolo è tenuto a risarcirlo per il danno subito a causa dell’incidente. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.11095 del 10 giugno 2020.
Tale sentenza, che rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, sancisce un principio: in caso di sinistro, il conducente del veicolo e il terzo trasportato che non indossava la cintura sono corresponsabili delle lesioni eventualmente subite dal secondo. Il motivo? È compito del conducente assicurarsi che i suoi passeggeri indossino correttamente la cintura di sicurezza.
La vicenda ha per protagonista il conducente di una vettura che tamponava un’altra auto, causando lesioni alla passeggera da lui trasportata. La donna trasportata si rivolgeva dunque al Giudice di Pace, che respingeva la sua domanda, attribuendole la responsabilità per le lesioni subite, stante il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Lo stesso esito lo dava la sentenza d’appello, con l’identica motivazione: la terza trasportata non indossava la cintura di sicurezza e dunque non poteva avanzare alcuna pretesa risarcitoria.
A quel punto, la donna faceva ricorso in Cassazione.
Riteneva, infatti, ingiusto che il giudice l’avesse ritenuta l’unica responsabile delle lesioni subite a seguito del tamponamento, per il solo fatto che non indossava la cintura di sicurezza. Inoltre contestava la CTU (consulenza tecnica d’ufficio) appellandosi al fatto che il terzo trasportato rimasto ferito durante un sinistro non è tenuto per legge a dimostrare la responsabilità dei conducenti. Anzi: è il conducente a doversi accertare di trasportare passeggeri in tutta sicurezza e, quindi, con la cintura allacciata.
La Corte di Cassazione ha dato ragione alla donna e ha sentenziato che, se anche il passeggero non indossava la cintura di sicurezza, il conducente è tenuto a risarcirlo per il mancato controllo.
Si verifica quella che, in gergo, è la “cooperazione colposa”: entrambi gli attori accettano la condotta colposa dell’altro.
Nella fattispecie, se il passeggero vede danneggiata la sua integrità fisica a causa di un incidente, deve essere risarcito in quanto la sua condotta colposa non cancella il nesso di causalità tra l’evento scatenante (il tamponamento) e il danno subito.
Il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero può, dunque, far scattare un concorso di colpa che determina una riduzione proporzionale del risarcimento, ma in nessun caso un’esclusione totale della responsabilità in capo al vettore e del suo relativo obbligo al risarcimento.
Con la Legge n. 41 del 2016 sono stati introdotti nel nostro codice penale i reati di omicidio stradale e di lesioni stradali gravi o gravissime che determinano una responsabilità penale in capo al conducente di un veicolo, qualora vengano riscontrate particolari violazioni delle norme del Codice della strada o un comportamento colposo dello stesso.
Ebbene, il principio civilistico visto sopra, secondo cui il conducente ha l’obbligo di accertarsi di trasportare passeggeri in sicurezza, vale anche in materia penale.
La Cassazione, infatti, con sentenza n. 11429 del 2017, ha affermato che il conducente di un veicolo ha l’obbligo di esigere che il terzo trasportato indossi la cintura di sicurezza, in alternativa è tenuto a rifiutare il trasporto oppure a non proseguire la circolazione.
Nel caso in esame la Corte decideva in merito ad un risarcimento danni per incidente stradale, nel quale il passeggero sedeva nel sedile anteriore di un auto senza indossare la cintura e a causa dell’impatto era deceduto dopo esser stato sbalzato fuori dal veicolo.
I conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro sono stati entrambi condannati per omicidio colposo; quindi anche quello del veicolo sul quale viaggiava il terzo trasportato deceduto a causa dello scontro.
A quest’ultimo conducente infatti è stata addebitata la violazione dell’obbligo, in base alle regole di prudenza e diligenza, di esigere l’uso delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri di un veicolo.
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