Il danno biologico terminale appartiene alla tipologia dei danni non patrimoniali, risarcibili ai congiunti (le cosiddette “vittime secondarie”) in determinati casi e con precise modalità.
Nello specifico, si parla di danno biologico terminale quando la persona subisce una lesione a cui consegue una invalidità e/o menomazione psicofisica dall’esito letale. Tale danno è risarcibile ai congiunti qualora intercorra un certo lasso di tempo tra le lesioni e la morte (in genere, almeno ventiquattro ore), a prescindere da che la vittima abbia mantenuto o meno un minimo stato di lucidità.
Prima di parlare del danno biologico terminale dobbiamo parlare del danno tanatologico, che si verifica quando un soggetto muore per via di un’azione altrui. Tale danno, secondo la giurisprudenza, non può essere risarcito. Essendo un danno da perdita della vita, non potrebbe beneficiarne il suo titolare poiché deceduto ma vedrebbe invece subentrare gli eredi iure successionis.
Tuttavia, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza n.15350 del 22 luglio 2015, hanno escluso tale possibilità stabilendo che: “La persona deceduta per un fatto illecito non può acquistare (e conseguentemente trasferire ai propri eredi) alcun risarcimento per la perdita della propria vita”. Questo, quando la morte avviene istantaneamente al fatto illecito che l’ha causata. Il danno biologico terminale presuppone invece che la morte non sia istantanea.
In sostanza, si parla di danno biologico terminale quando - per un dato periodo - la persona vittima del fatto illecito rimane in una condizione di invalidità totale o parziale prima di morire per colpa di quello stesso fatto. Affinché tale danno possa essere risarcito agli eredi, il loro congiunto deve essere rimasto in vita per più di 24 ore dall’evento. L’ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18163 del 28 agosto 2007: “L’apprezzabilità dello spazio intertemporale richiesta dalla giurisprudenza consiste nel requisito di una netta separazione temporale fra i due eventi che valga a distinguere la loro verificazione nel tempo. Verificatosi questo requisito il danno biologico terminale è sempre esistente per effetto della percezione anche non cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della sua vita”.
A differenza del danno biologico terminale, che richiede una soglia minima di durata della sopravvivenza, il danno morale terminale si basa su un diverso presupposto.
Si verifica infatti nel momento in cui la persona colpita dall’evento lesivo si rende conto della sua fine imminente e, se da un lato non richiede un tempo minimo di sopravvivenza, dall’altro richiede che la vittima sia cosciente seppur per un brevissimo lasso di tempo (il danno biologico terminale si verifica invece anche in assenza di coscienza). A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26727 del 23 ottobre 2018 ha stabilito il risarcimento del danno morale terminale per i familiari di un ciclista morto due ore e mezza dopo essere stato investito: essendo rimasto vigile e sofferente fino alla morte, negare il risarcimento ai suoi congiunti non avrebbe rispettato il diritto alla dignità umana stabilito dalla nostra Costituzione.
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“Sono stata vittima di malasanità presso un noto ospedale della mia città, dove ho subito gravi danni all’occhio destro a causa della negligenza dell’oculista di turno. Mi sono rivolta allo studio dell’avvocato Bombaci, consigliatomi da un’amica che era stata assistita per un altro caso di malasanità. Non posso che confermare la competenza dell’avvocato Bombaci e di tutto il suo staff. Sono stata seguita con grande professionalità e grazie a loro ho ottenuto il giusto risarcimento.”
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