Parlando di risarcimento per danni psicologici s'intende la pretesa fatta valere in sede giudiziale da parte della presunta vittima allo scopo di tutelare le condizioni psico-fisiche potenzialmente lese dall'evento in esame. Occorre precisare che, a differenza di altri tipi di liquidazione di somme conseguenti ad una sentenza, in questo caso ci si riferisce al risarcimento danni come ad un atto di natura consolatoria, non compensatrice nè in grado di ripristinare la situazione ex ante.
Le ingiurie subite si possono fin da subito distinguere in danni patrimoniali (quindi calcolabili sulla base del danno emergente e del lucro cessante) e danni non patrimoniali.
È proprio all'interno di questa macrocategoria che possiamo operare un'ulteriore divisione, con riferimento alla valutazione medica della lesione e delle relative conseguenze sul piano psico-fisico.
Per danno biologico, che trova il proprio appiglio normativo nella fonte gerarchicamente più elevata nell'ordinamento italiano, ossia nell'art. 32 della Costituzione, s'intende la patologia psichica post evento traumatico. La durata stimata per questo tipo di lesione varia da uno a due anni.
Il danno morale, compreso nei danni di cui all'articlo 2059 del codice civile, è invece un turbamento soggettivo, un disagio sorto sempre in conseguenza al fatto oggetto della controversia. La sua natura è tuttavia transitoria, breve, poichè è destinata a riassorbersi col passare del tempo. Generalmente il risarcimento per danni morali è stabilito dall'organo giudicante in via equitaria.
Da ultimo troviamo il danno esistenziale, categoria che è entrata a far parte del danno non patrimoniale solo di recente. Con questo termine viene a delinearsi quella che viene definita una compromissione dello stile di vita, che colpisce l'apparato relazionale della vittima come le opportunità di vita future.
Si tratta di una lesione duratura: questo aspetto è ciò che lo differenzia dagli altri due tipi di danno, dal momento che non è configurabile come una malattia, ma semplicemente come una conseguenza che non attiene alla sfera psichica dell'individuo, ma che produce i propri effetti in modo permanente.
Riassumendo: affinché la vittima possa ottenere un risarcimento per danni psicologici è necessario che si verifichino dei presupposti previsti per la fattispecie. Innanzittutto, l'evento causale: il fatto deve essere antecedente la lesione, necessario e sufficiente a provocarla.
In secondo luogo troviamo il nesso, che deve intercorrere tra colui che ha provocato l'evento lesivo e la vittima; infine va menzionata la conseguenza, ovvero il danno.
Trattando il tema sul risarcimento per danni psicologici non si può non menzionare alcune recenti decisioni giurisprudenziali, che hanno contribuito allo sviluppo del tema anche in termini di calcolo della liquidazione.
Nella sentenza 21939/2017 la Cassazione ha reintrodotto, dopo un parziale abbandono, il criterio della personalizzazione del danno, determinato sulla base dell'esperienza di vita della vittima: in questa circostanza è stato utilizzato il sistema tabellare per il risarcimento del soggetto leso, ossia un metodo standardizzato di liquidazione che può subire variazioni a seconda del caso concreto.
Si è stimato, ad esempio, che se il danneggiato è una vittima di 30 anni che ha subito lesioni permanenti, il risarcimento non patrimoniale può ammontare a €270.115,00, con un'eventuale maggiorazione del 25% ove ricorrano delle aggravanti specifiche.
Sempre la Cassazione, III Sezione Civile, con sentenza 20795/2018, ha effettuato un'ulteriore distinzione ai fini della liquidazione.
La determinazione della somma, in questo caso, è stata eseguita attraverso il calcolo separato di una serie di fattori: vanno considerati, oltre alla misura standard del risarcimento, anche la sfera morale e l'aspetto dinamico relazionale.
“Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”
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