Danni cagionati da animali selvatici: chi è responsabile?

24 Aprile 2021

In caso di danni cagionati da animali selvatici, l’articolo a cui fare riferimento non è il 2052 del Codice Civile (poiché il loro stato di libertà è incompatibile con l’obbligo di custodia). È invece l’articolo 2043. A stabilirlo è stata con una recente sentenza la Corte di Cassazione. Che, con l’ordinanza n. 13848/2020 pubblicata il 6 luglio 2020, affronta il tema del risarcimento dei danni per incidenti causati da animali selvatici.

L’articolo 2043 del Codice Civile così recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Cosa significa? Che, di volta in volta, il giudice deve valutare se la PA (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione, Associazione) ha violato l’obbligo di cautela, di amministrazione del territorio e di gestione della sua fauna.

Danni cagionati da animali selvatici - La vicenda

L’ordinanza prende avvio da una vicenda che coinvolge la Regione Abruzzo, condannata dal Tribunale dell’Aquila a risarcire i danni cagionati da due cervi ad un’automobile. La Regione era stata considerata responsabile dai giudici per la mancata installazione di “barriere di protezione o di altri strumenti volti a evitare danni del tipo di quello verificatosi nell'area interessata dal sinistro”. Ricorrendo in Cassazione, l’ente regionale si appellava alla cosiddetta “titolarità passiva dell’obbligo”, rimandando la responsabilità alla Provincia, all’ente proprietario della strada e/o al Parco Nazionale della Majella (laddove l’incidente si era verificato).

La materia non è così immediata. Fino al 1977, i danni cagionati da animali selvatici non potevano essere risarciti. Tali animali, prima dell’entrata in vigore della legge 27 dicembre n. 968 del 1977, non avevano infatti un proprietario. Solo con l’entrata in vigore della norma, la proprietà della fauna selvatica è stata posta in capo allo Stato.

 

La responsabilità

Da quando gli animali selvatici sono diventati “proprietà” dello Stato, le cose sono cambiate. Ora, a fare fede è l’articolo 2043 del Codice Civile. I danni causati dagli animali selvatici non sono risarcibili in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, “ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico”.

Chi è responsabile, dunque? Nel caso sopracitato, a pagare i danni è stata la Regione. Due sono però gli orientamenti della Giurisprudenza. Il primo ritiene che la responsabilità sia sempre della Regione, anche qualora abbia delegato i suoi compiti alla Provincia, in quanto la delega non fa venire a meno il dovere di tutela della fauna e di gestione sociale del territorio. Un secondo orientamento sostiene invece che i danni causati dagli animali selvatici non siano sempre imputabili alla Regione, bensì all’ente (Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione) cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata.

Fondamentale è infine un aspetto: il danneggiato deve dimostrare che “la dinamica del sinistro e il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito, oltre che l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela o, comunque, che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato". Inoltre, deve dimostrare di aver adottato tutta la prudenza alla guida richiesta dal Codice della Strada.

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