In caso di danni all’alunno, l’istituto scolastico è responsabile.
Quando uno studente viene iscritto a scuola, e la scuola accoglie la sua domanda d’iscrizione, nasce infatti un vincolo negoziale. In sostanza, l’istituto scolastico si impegna a vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità dell’alunno per tutto il periodo di frequentazione.
È la Legge che lo impone: la scuola deve adottare tutti gli accorgimenti volti ad evitare che gli alunni si facciano male, sia all’interno dell’istituto che nel cortile antistante.
La responsabilità dell’istituto scolastico, in caso di danni all’alunno, è duplice: se la domanda si fonda sul mancato rispetto dell’obbligo di vigilare si parla di responsabilità contrattuale, se la domanda è fondata sulla generale violazione di non recare danno ad altri si parla di responsabilità extracontrattuale.
La giurisprudenza, negli ultimi anni, ha sempre optato per la coesistenza tra i due tipi di responsabilità. Un alunno può infatti subire un danno, tipicamente un infortunio, per via di un mancato controllo da parte degli insegnanti, ma anche a causa di un comportamento illecito.
Il danneggiato può dunque richiedere alla scuola il risarcimento danni per una sola delle due responsabilità o per entrambe (lo ha stabilito la Corte di Cassazione già nel 2011, attribuendo alla scuola sia una responsabilità da inadempimento, sia una responsabilità da fatto illecito).
L’alunno danneggiato è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto (e dunque a scuola).
L’istituto scolastico, invece, è tenuto a dimostrare che il danno si è verificato a causa di un evento imprevedibile e inevitabile e che sono state adottati tutti gli accorgimenti necessari a preservare l’incolumità degli alunni.
La responsabilità della scuola non si applica solamente allo svolgimento delle lezioni: inizia quando si aprono i cancelli, prosegue per tutto il periodo di stazionamento all’interno dell’edificio scolastico e delle sue pertinenze, e termina quando nella responsabilità subentra il genitore o la persona da questo indicata.
L’obbligo di vigilanza sugli alunni grava sugli insegnanti e sul personale ATA secondo i limiti fissati dalla legge.
Il dirigente scolastico non ha l’obbligo di vigilare sugli alunni, ma è chiamato ad amministrare, organizzare e controllare l’attività degli operatori scolastici.
Inoltre deve garantire che la scuola sia sicura, eliminando le possibili fonti di rischio, sollecitando il personale a rispettare gli obblighi di vigilanza e adottando i provvedimenti che gli competono.
Cosa devono fare gli insegnanti, nello specifico? La legge stabilisce che i professori debbano trovarsi nell'istituto almeno cinque minuti prima che cominci la propria lezione, e assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni (art. 39 del r.d. n. 965/1924). Questo perché, gli insegnanti, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Si parla però di una responsabilità graduata: in caso di allievi maggiorenni, la responsabilità dell’insegnante è ridotta.
In caso di danni all’alunno, dunque, i genitori dovranno dimostrare, ai fini risarcitori, che il danno è stato subìto durante l'orario in cui l’alunno avrebbe dovuto trovarsi nei locali della scuola, essendo presunta la responsabilità degli insegnanti, mentre, costoro (e l’Istituto Scolastico), per essere esonerati da responsabilità, dovranno dimostrare che il danno si è realizzato nonostante le cautele e la vigilanza adottate.
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