Il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela infortunistica.
È quanto ha precisato l’INAIL nella nota operativa del 1° marzo 2021 con riferimento al personale (nel caso di specie, infermieristico) che non accetta di sottoporsi alla profilassi vaccinale.
L’assicurazione gestita dall’INAIL ha infatti la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate.
All'ospedale San Martino di Genova, 15 infermieri, dei 593 che avevano scelto di non ricevere la somministrazione del vaccino a cui avevano diritto, sono risultati positivi al Coronavirus.
Da qui il quesito sollevato all’INAIL dal direttore amministrativo della struttura: "Ammalarsi in corsia dopo aver detto no al vaccino va considerato infortunio sul lavoro, con l’insieme di tutele che ne deriva? O il dipendente andrà considerato in semplice malattia?".
Nel riscontro al quesito, l’INAIL ha affermato che "il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato”.
Alla base della propria decisione, l'Istituto ha posto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l'esclusione dell'operatività̀ della tutela prevista”.
In altre parole, quindi, gli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi e poi si contagiano con il Covid-19, hanno comunque diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, se il contagio è avvenuto nel contesto lavorativo.
La tutela sull’infortunio è dovuta, infatti, anche nel caso in cui ci sia la colpa del lavoratore, purché non ci sia dolo.
La scelta di non vaccinarsi, però, ha una conseguenza: si perde la possibilità di chiedere un risarcimento al datore di lavoro.
Il tema in questione si collega alla nozione di “concorso di colpa” che, come noto, ha luogo quando l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore concorre a determinare l’evento dannoso.
In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro e la conseguente tutela risarcitoria può essere esclusa in considerazione del fatto che il dipendente incorre nell’infortunio, nonostante tutte le misure di contenimento del rischio adottate dal datore di lavoro, ivi compresa l’esortazione alla vaccinazione e la messa a disposizione del vaccino stesso.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, infatti, il comportamento colposo del lavoratore, che non assolve all’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, può ridurre o non ammettere la responsabilità del datore di lavoro che, a quel punto, viene esonerato dal risarcimento.
Dunque, ricapitolando:
“Sono stata vittima di malasanità presso un noto ospedale della mia città, dove ho subito gravi danni all’occhio destro a causa della negligenza dell’oculista di turno. Mi sono rivolta allo studio dell’avvocato Bombaci, consigliatomi da un’amica che era stata assistita per un altro caso di malasanità. Non posso che confermare la competenza dell’avvocato Bombaci e di tutto il suo staff. Sono stata seguita con grande professionalità e grazie a loro ho ottenuto il giusto risarcimento.”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un intervento chirurgico ho subito una perforazione intestinale a causa di un errore medico, così ho deciso di rivolgermi allo studio dell’avvocato Bombaci per chiedere un risarcimento alla struttura sanitaria. Sono estremamente soddisfatto di come è stato gestito il mio caso dall’inizio alla fine e del risarcimento ottenuto. Ho trovato, prima ancora che dei professionisti, delle persone, che mi hanno saputo comprendere ed assistere non solo dal punto di vista legale, ma anche morale. ”
Studio legale risarcimento danni. Bombaci&Partners.
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