Contagi da Covid-19: la tutela Inail non può essere negata ai no vax

08 Marzo 2021

Il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi e si contagia sui luoghi di lavoro ha diritto alla tutela infortunistica.

È quanto ha precisato l’INAIL nella nota operativa del 1° marzo 2021 con riferimento al personale (nel caso di specie, infermieristico) che non accetta di sottoporsi alla profilassi vaccinale.

L’assicurazione gestita dall’INAIL ha infatti la finalità di proteggere il lavoratore da ogni infortunio sul lavoro, anche da quelli derivanti da colpa e di garantirgli i mezzi adeguati allo stato di bisogno derivante dalle conseguenze che ne sono derivate.

La vicenda

All'ospedale San Martino di Genova, 15 infermieri, dei 593 che avevano scelto di non ricevere la somministrazione del vaccino a cui avevano diritto, sono risultati positivi al Coronavirus.

Da qui il quesito sollevato all’INAIL dal direttore amministrativo della struttura: "Ammalarsi in corsia dopo aver detto no al vaccino va considerato infortunio sul lavoro, con l’insieme di tutele che ne deriva? O il dipendente andrà considerato in semplice malattia?".

La risposta dell’INAIL

Nel riscontro al quesito, l’INAIL ha affermato che "il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell'infortunato”.

Alla base della propria decisione, l'Istituto ha posto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra anche la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta di per sé, l'esclusione dell'operatività̀ della tutela prevista”.

In altre parole, quindi, gli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi e poi si contagiano con il Covid-19, hanno comunque diritto al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro, se il contagio è avvenuto nel contesto lavorativo.

La tutela sull’infortunio è dovuta, infatti, anche nel caso in cui ci sia la colpa del lavoratore, purché non ci sia dolo.

 

Rifiuto vaccinazione: quali conseguenze giuridiche?

La scelta di non vaccinarsi, però, ha una conseguenza: si perde la possibilità di chiedere un risarcimento al datore di lavoro.

Il tema in questione si collega alla nozione di “concorso di colpa” che, come noto, ha luogo quando l’imprudenza e l’imperizia del lavoratore concorre a determinare l’evento dannoso.

In tale contesto, la responsabilità del datore di lavoro e la conseguente tutela risarcitoria può essere esclusa in considerazione del fatto che il dipendente incorre nell’infortunio, nonostante tutte le misure di contenimento del rischio adottate dal datore di lavoro, ivi compresa l’esortazione alla vaccinazione e la messa a disposizione del vaccino stesso.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza prevalente, infatti, il comportamento colposo del lavoratore, che non assolve all’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, può ridurre o non ammettere la responsabilità del datore di lavoro che, a quel punto, viene esonerato dal risarcimento.

Dunque, ricapitolando:

  • il comportamento colposo del lavoratore, tra cui rientra la violazione dell’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale, non comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’INAIL in caso di infortunio;
  • il comportamento colposo può, però, ridurre o escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir meno il diritto al risarcimento del danno nei suoi confronti e il diritto dell’INAIL ad esercitare il regresso nei confronti del datore di lavoro.

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