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Come denunciare un medico: cosa fare in caso di errori medici e malasanità

In Italia il fenomeno della malasanità ha una portata tale da renderlo un argomento di ordine quotidiano. Di fronte all’ingiustizia di un errore medico ciò che immediatamente ci si chiede è se sussistono i presupposti per ottenere un risarcimento delle lesioni patite a causa dell’inadempimento del sanitario e qual è l’iter per giungere al risarcimento.

Cosa si intende per errore medico?
Anzitutto, va precisato che si ha ”errore medico” quando il professionista, per superficialità, imperizia o negligenza, pone in essere una prestazione (quindi, un intervento, una terapia o una diagnosi non corretta) che invece di portare un beneficio al paziente, cagiona un peggioramento delle sue condizioni di salute. Rientrano nei casi di malasanità anche l’omissione, il ritardo e l’errore di una diagnosi, della gestione della cura e della somministrazione di farmaci, di un esame.

Cosa fare in caso di errori medici?
Chi ritiene di esser stato vittima di un caso di malasanità (direttamente o in quanto parente del paziente) ha sicuramente il diritto di denunciare l’accaduto alle Autorità competenti, quindi, al Pubblico Ministero o all’Ufficiale di Polizia Giudiziaria (P.G.).

Scopri come denunciare un medico: cosa fare in caso di errori medici e malasanità

In particolare, mediante la denuncia viene resa nota la notizia del compimento di un  reato: si pensi al caso del paziente che muore in seguito al comportamento negligente dei sanitari. La denuncia può essere presentata in forma scritta o in forma orale e deve contenere l’esposizione dei fatti (meglio se supportata da elementi di prova); invece, in caso di reato perseguibile a querela di parte (ad esempio, il reato di lesioni), oltre all’esposizione dei fatti, è necessaria la espressa richiesta di punizione nei confronti del soggetto ritenuto colpevole che deve avvenire entro 3 mesi dal giorno in cui si ha avuto notizia del fatto di reato.

Posto tale diritto di cui gode il danneggiato, va, però, valutata l’opportunità o meno di perseguire le vie penali.

Si ritiene conveniente presentare una denuncia quando occorre svolgere indagini urgenti ed accertamenti irripetibili o quando è necessario procedere al sequestro di luoghi, strumenti o documenti per evitare l’inquinamento delle prove.

Sennonché, tenuto conto degli aspetti insidiosi del processo penale (primo tra tutti, la complessità di dimostrare la responsabilità penale del sanitario), piuttosto che procedere con la denuncia e, di conseguenza, perseguire la via della costituzione di parte civile, si ritiene, salvo rari casi, più vantaggiosa la tutela in sede civile, volta ad ottenere  un risarcimento del danno subito (direttamente o per persona interposta).

Il pericolo, infatti, è che, se la denuncia dovesse sfociare nell’archiviazione, si rischierebbe di compromettere la causa civile.

Il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni patiti
Il paziente vittima di malasanità, ha diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell’errore professionale.

In particolare, il danneggiato  deve essere risarcito dei danni patrimoniali (ossia le spese sostenute per le cure e il mancato guadagno conseguente al pregiudizio subito) e non patrimoniali (nelle forme di danno biologico, danno morale e danno esistenziale).

Come prepararsi alla “battaglia”?
Il paziente che ritiene di essere stato vittima di un caso di malasanità, prima di intentare una causa civile, deve munirsi degli elementi necessari ed indispensabili a provare l’errore medico.

Il primo passo da compiere è quello di reperire tutta la documentazione medica relativa al suo caso clinico; documento fondamentale è la cartella clinica, di cui va richiesta una copia alla struttura sanitaria. Essa racchiude i documenti in cui medici ed infermieri registrano tutte le informazioni relative al paziente da quando entra in reparto sino alle  dimissioni. Nei casi in cui non vi sia stato ricovero (e, quindi non sia ha cartella clinica) giova, comunque rinvenire certificati, prescrizioni mediche, referti, lastre, risultati di qualsivoglia esame ecc.

Una volta che il paziente è entrato in possesso di tutta la documentazione medica dovrà anzitutto accertarsi della presenza dell’errore medico e, per farlo, sarà necessaria una perizia medico legale che verifichi il nesso causale tra l’errore e il danno riportato dal paziente (occorre dimostrare che il danno subito sia la diretta conseguenza della condotta, attiva od omissiva, del sanitario).

Se la perizia dà esito positivo circa la configurabilità dell’errore medico, il paziente danneggiato potrà quindi procedere alla richiesta di risarcimento mediante l’assistenza di un avvocato.

Come richiedere concretamente il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un errore medico?
Un avvocato esperto in materia di risarcimento danni, sulla base degli esiti della consulenza medico legale, può, quindi, intraprendere l’iter giudiziario.

Sennonché, prima di incardinare il giudizio, si apre una fase di negoziazione stragiudiziale (ossia, una fase anteriore a quella che si svolge dinanzi al Tribunale): si inoltra la richiesta di risarcimento al medico responsabile o alla struttura ospedaliera nella quale il medico opera da dipendente e, se l’errore medico sarà riscontrato anche dalla controparte, si potrà procedere ad un accordo sul risarcimento in via extragiudiziale. 

Nel caso in cui la controparte contesti l’errore medico o non si trovi un accordo risarcitorio si potrà procedere con un tentativo di conciliazione (mediazione) dinnanzi l’organismo competente per il territorio riconosciuto dal Ministero della Giustizia, ovvero si protrà rivolgere al Tribunale una richiesta di Accertamento Tecnico Preventivo (art. 696 bis c.p.c.).

Il paziente che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da colpa medica, ha l’onere di provare il nesso di causalità tra il danno subìto e la condotta commissiva o omissiva dei medici.

Una volta provato tale nesso, spetta alla struttura sanitaria provare che la prestazione medica dovuta non ha avuto esiti positivi per causa ad essa non imputabile ovvero che l’inadempimento è stato causato da una evenienza imprevedibile, oltre che inevitabile, con la comune diligenza.

Ciò in quanto, nella quasi totalità delle prestazioni sanitarie, il medico contrae nei confronti del paziente una obbligazione di mezzi, ossia si impegna ad utilizzare in maniera opportuna i mezzi e gli strumenti a sua disposizione e a tenere un comportamento diligente per raggiungere un determinato risultato, senza che questo però sia garantito.

Ne deriva che, per superare la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 1218 c.c. ed andare esente da responsabilità, non basta dimostrare che l’evento dannoso per il paziente rientri in quelle che clinicamente sono chiamate “complicanze”: il sanitario ha l’onere di dimostrare di aver effettuato la prestazione con perizia e diligenza, con il corretto utilizzo di mezzi e il rispetto delle linee guida scientifiche.

Prescrizione
Occorre, poi, tener presente che il diritto a richiedere il risarcimento del danno provocato da responsabilità medica è soggetto alle regole poste dall’ordinamento in tema di prescrizione.

I termini di prescrizione per un caso di malasanità sono 10 anni e decorrono dal momento in cui si sono manifestate le conseguenze dannose.

Dicono di noi
teresa de stefano
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Fulvio Fulvio
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Andrea Giordano
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isabella ventrice
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maryna nimizhan
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Sandro Lapunzina
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