Causa civile per risarcimento danni morali: come chiedere il risarcimento?

02 Aprile 2019

Riferimenti normativi e caratteristiche generali

Nell'ordinamento italiano la maggior parte delle norme in tema di risarcimento danni derivano dal codice civile. Vengono in rilievo, a tal proposito, l'art. 2043 e l'art. 1223: entrambi si riferiscono a due tipi diversi di responsabilità e si differenziano a seconda che il rapporto che intercorre tra le parti sia regolato da un contratto o meno.

Causa civile per risarcimento danni morali: come chiedere il risarcimento a Torino e provincia?

 

L'art. 2043 disciplina i casi di risarcimento danni causati da fatti illeciti, da cui deriva la cosiddetta responsabilità aquiliana o extracontrattuale. L'art. 1223, d'altro canto, comprende i casi in cui un inadempimento o un ritardo contrattuale determinano un pregiudizio a carico di una delle parti: in quest'ipotesi, la vittima potrà richiedere un risarcimento patrimoniale, ossia per danno emergente e lucro cessante.

Un'ultima disposizione rileva ai fini del risarcimento, l'art. 2059 c.c. Si parla in questo caso di danno non patrimoniale risarcito solo nei casi previsti dalla legge. In questa categoria rientrano il danno biologico, il danno morale e il danno esistenziale: ciò che accomuna queste fattispecie è il poter essere classificate non in base ad una valutazione monetaria, bensì dal fatto che si verifichi una lesione ad uno dei diritti sanciti dalla Costituzione.

I presupposti del danno morale

Per "danno morale" s'intende un turbamento dello stato d'animo della vittima che, nei casi più gravi, può degenerare nella perdita di dignità. Il danno morale, affinchè venga qualificato come risarcibile, deve inoltre emergere in termini di gravità e non futilità: la cifra stabilita deve riflettere la serietà e l'effettività della lesione.
Nel concreto, qualora si ritenga di aver subito un danno morale, la prima cosa da fare è rivolgersi al proprio legale, il quale predisporrà una strategia processuale.

É necessario ricordare che, se si vuole agire in giudizio, si è gravati dall'onere della prova: non basta provare esclusivamente l'evento dannoso, bisogna altresì palesare che la sofferenza lamentata sia legata da un nesso di causalità con l'evento che l'ha provocato. Per di più, occorre allegare prove e fatti volti a dimostrare il pregiudizio subito.

Ci sono varie modalità tramite cui dimostrare il danno morale. La prova presuntiva si fonda sul principio della probabilità, in base al quale si presume che il comportamento illecito dell'autore abbia turbato la psiche della vittima. La prova testimoniale attiene invece a tutti quei soggetti che, conoscendo il danneggiato o essendo stati presenti al momento del fatto illecito, possono rafforzare la pretesa della vittima con la propria versione.
La prova documentale, da ultimo, è costituita da qualsiasi dichiarazione (contratto, mail, lettere, telegrammi...), sottoscritta dal convenuto, che avvalori la pretesa del danneggiato a scapito del danneggiante.

Alcune pronunce giurisprudenziali

La casistica giurisprudenziale italiana è satura di pronunce in tema di risarcimento danni, patrimoniali e non.
La Corte d'A ppello di Trieste si è pronunciata con sentenza 295/2011 su un caso relativo ad un infortunio da sinistro stradale, causato da un comportamento omissivo e negligente del conducente. Constatando che la vittima aveva raggiunto un livello di inabilità pari al 90%, il giudice ha statuito che la quantificazione del danno non patrimoniale, unendo sotto un'unica voce danno biologico e danno morale, sarebbe stata di €1469264,63.

La scelta di voler unire le due fattispecie di danno non patrimoniale sotto la medesima liquidazione è stata ribaltata, qualche anno più tardi, dall'ordinanza numero 20795/2018 da parte della Corte di Cassazione civile, Sezione III. Ancora una volta ci troviamo dinanzi ad un caso di sinistro stradale, conclusosi questa volta con i decessi di entrambi i conducenti.

La Suprema Corte, nel motivare la sentenza per il risacimento avanzato dagli eredi di entrambe le parti, si è soffermata sulla distinzione tra danno dinamico - relazionale, destinato a produrre degli effetti negativi nelle relazioni del soggetto leso, dal danno morale, ossia dall'aspetto interiore del danno sofferto. In questa controversia è stato sottolineato come la valutazione del danno morale rilevi in quanto voce autonoma, motivo per cui dovrebbe essere valutata a parte rispetto agli altri tipi di danno non patrimoniale.


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