Il Tribunale di Bologna con Ordinanza del 10.03.2021 ha condannato il colosso social “Facebook” di Mark Zuckerberg al pagamento di € 14.000,00 in favore di un utente bolognese, a titolo di risarcimento danni, che dalla sera alla mattina ha visto letteralmente scomparire il proprio profilo social.
L’Autorità adita ha valutato due presupposti: la cancellazione senza valida ragione del profilo e delle pagine ad esso connesse e la distruzione dei dati in tempi ritenuti troppo brevi.
L’utente in questione, un avvocato di Bologna detentore tanto di un profilo privato quanto di due pagine ad esso connesse denominate «Collezionismo militaria e legge» e «Libri e riviste storia militare» e che pertanto erano riconducibili ad interessi personali dell’utente e non professionali, scopriva, dall’oggi al domani, di essere stato definitivamente cancellato dal social network e senza che la società fornisse al proprio iscritto alcuna spiegazione ma anzi cancellando altresì arbitrariamente ed irreversibilmente tutti i dati immateriali, e che come tali potevano essere agevolmente conservati, almeno per un certo periodo di tempo, condotta quest’ultima che il Giudice definirà contrattualmente scorretta posto che di fatto è stato impedito di verificare l'andamento del rapporto contrattuale così provocando un danno ingiusto alla controparte.
Come noto, attraverso la “iscrizione” al servizio online di cui al social “Facebook” l’utente accede ad un servizio di rete che gli consente di entrare in contatto con gli altri utenti in tutto il mondo, condividendo informazioni, documenti, fotografie, files, etc.
Le condizioni generali di contratto (cd. Condizioni d'uso) che regolano il rapporto tra ciascun utente e Facebook Ireland Ltd dispongono che Facebook crea tecnologie e servizi che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere aziende.
Il gestore Facebook provvede a fornire tale servizio a titolo gratuito, traendo comunque vantaggio economico dalle inserzioni pubblicitarie, anche mediante l’utilizzo di dati personali degli utenti.
Non può dubitarsi, dunque, che l’utente offra al gestore, con atto negoziale dispositivo, l’autorizzazione a utilizzare i propri dati personali a fini commerciali, sicché, nonostante l’affermata gratuità del servizio, sussiste per entrambi i contraenti il requisito della patrimonialità della prestazione oggetto dell’obbligazione (art. 1174 c.c.).
Sempre nelle suddette condizioni d’uso è previsto come la rimozione di contenuti e la sospensione o cancellazione di account sia possibile soltanto per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale, con obbligazione per il gestore di informare l’utente delle ragioni della rimozione.
Ne consegue che la rimozione di un profilo personale o di una pagina a esso collegata in carenza di qualsiasi violazione delle regole contrattuali da parte dell’utente, e in carenza di qualsiasi informazione all’utente delle ragioni della rimozione, configura un inadempimento del gestore, inquadrabile ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Facebook,come giustamente ritenuto dal Giudice di merito, non è solo una occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppure virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero.
L’esclusione dal social network, con la distruzione della rete di relazioni frutto di un lavoro di costruzione durato, in questo caso, dieci anni è suscettibile dunque di cagionare un danno grave, anche irreparabile, alla vita di relazione, alla possibilità di continuare a manifestare il proprio pensiero utilizzando la rete di contatti sociali costruita sulla piattaforma e, in ultima analisi, persino alla stessa identità personale dell’utente, la quale come noto viene oggi costruita e rinforzata anche sulle reti sociali.
Sulla base di tali motivazioni il Tribunale bolognese, inquadrando la vicenda come danno contrattuale e ravvisando nella cancellazione immotivata di un profilo social la grave lesione di un diritto della personalità, riconosciuto dal nostro ordinamento meritevole di tutela, quantificava in via equitativa il danno in euro 10.000,00 più € 2.000,00 per ogni pagina cancellata.
Pertanto volendo considerare tale pronuncia quale primo passo anche per la realizzazione di tabelle per la liquidazione del danno di cui trattasi è possibile concludere che la stima equivarrebbe ad € 1.000,00 per ogni anno di iscrizione al social network.
Appare poi del tutto evidente l’urgenza di una tutela della nostra vita e delle nostre attività anche in una dimensione prettamente virtuale.
Avv. Francesca Santoro
“Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”
Studio legale risarcimento danni. Bombaci&Partners.
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