Se il bullo è quasi maggiorenne, risponde in solido con i genitori dei danni causati: è quanto si evince dalla recente sentenza n. 63 del Tribunale di Sondrio, datata 3 marzo 2021.
Il giudice ha accolto la domanda della vittima, che chiedeva un risarcimento per gli atti di bullismo subiti. Atti, questi, commessi dall’autore quando ancora era minorenne.
La vicenda ha per protagonista un ragazzino vittima di bullismo, che citava in giudizio l’autore dei fatti e i di lui genitori chiedendo un risarcimento per i danni non patrimoniali subiti. La vittima, che nel corso della prima udienza aveva rifiutato il risarcimento di Euro 10.000 proposto dalla famiglia del bullo, faceva preciso riferimento a quattro fatti illeciti. Fatti, questi, avvenuti a scuola tra il 2 ottobre 2015 e il 16 febbraio 2016 e mai smentiti dal convenuto.
Gli illeciti commessi, peraltro, avevano rilevanza penale (violenza privata ex art. 610 Codice Penale e minaccia ex art. 612 Codice Penale). E, il fatto che non risultassero più punibili secondo la legge penale, non escludeva la possibilità di una loro autonoma valutazione in sede civile ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile. Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, infatti, è necessario soltanto che il fatto possa astrattamente configurarsi come illecito penale e non è necessario che il reato sia accertato in senso tecnico.
Il giudice del Tribunale di Sondrio giudicava incoerenti le argomentazioni della difesa, che provava a giustificare le condotte illecite del convenuto e puntava sull’inadeguatezza del docente che - a suo dire - non avrebbe saputo comprendere i bisogni speciali del ragazzo. Anzi, il giudice imputava la responsabilità di quanto commesso al convenuto stesso e ai suoi genitori per via della loro funzione educativa e della posizione di garanzia.
Li chiamava dunque a risarcire il danno morale soggettivo, stabilendo un risarcimento che tenesse conto della gravità del fatto illecito, dell'entità delle sofferenze patite dalla vittima, dell'età, del sesso e del grado di sensibilità del danneggiato, del dolo dell’autore e della realtà socioeconomica in cui viveva il danneggiato.
Il risarcimento veniva fissato nella somma di Euro 14.500.
I criteri in base ai quali è imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi (in relazione al quale potere-dovere assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione) sia nell'obbligo di svolgere adeguata attività formativa, impartendo ai figli l'educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extrafamiliari. In quest'ultimo ambito rientrano i danni provocati dalle manifestazioni di indisciplina, negligenza o irresponsabilità: così, rifacendosi alla sentenza della cass. civile III (19.2.2014, n. 3964), il giudice motivava la corresponsabilità genitoriale.
Dalla responsabilità risarcitoria per quanto commesso dai figli, i genitori possono sgravarsi solo se provano di aver adempiuto al dovere di educarli.
Al contrario, l'inadeguatezza dell'educazione impartita ad un minore può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità del fatto illecito, che possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore.
Nel caso in oggetto, i genitori del bullo non hanno fornito alcuna prova in merito all’attività di educazione svolta. Da qui, la decisione del giudice di condannare al risarcimento tanto l’autore dei fatti illeciti quanto il padre e la madre.
“Mi sono rivolto allo Studio Legale Bombaci & Partners a seguito di un incidente stradale in cui sono rimasto coinvolto. L'assicurazione non voleva risarcirmi, sostenendo che la responsabilità dell’incidente fosse mia. Gli avvocati hanno preso in mano la situazione e sono riusciti a ribaltare la valutazione, facendomi ottenere un risarcimento. Non posso che consigliarli, perchè senza il loro intervento non avrei ottenuto nulla!”
“Mi sono affidata a loro dopo che mia zia è deceduta a seguito di una caduta in una casa di riposo. Inizialmente ero un pò scettica a dare l’incarico, ma mi sono ricreduta dopo il primo incontro con l’avvocato Bombaci che si è dimostrato sensibile e competente. Nonostante la casa di cura non fosse coperta da assicurazione, l’avvocato Bombaci è riuscito a farmi ottenere un risarcimento per la perdita della mia cara zia, oltre alla copertura di tutte le spese funerarie”.
“Ho avuto gravi danni a causa di uno pseudo dentista che, invece di curarmi, mi ha rovinato la bocca! Inizialmente non volevano risarcirmi, così, dopo aver letto su internet le recensioni positive sull’avvocato Bombaci, ho deciso di rivolgermi a lui per provare ad ottenere un risarcimento. Devo dire che la sua assistenza è stata determinante! In tempi rapidi mi ha fatto ottenere un buon risarcimento ed anche il pagamento delle ulteriori spese che dovrò sostenere per altri interventi necessari a riparare il danno.”
“Durante un’uscita in bici con gli amici sono caduto a causa di una grossa buca sul manto stradale, non segnalata. Nell’incidente ho riportato un trauma cranico e notevoli ferite ed anche la bici si è danneggiata. Conoscevo l’avvocato Bombaci perché condividiamo la stessa passione per la mountain bike, perciò mi sono rivolto a lui per ricevere assistenza legale. In pochissimo tempo mi ha fatto ottenere il risarcimento sia dei danni fisici, che dei danni alla mia Merida.”
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