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Atto di citazione sinistro stradale e indennizzo diretto: cosa prevede la legge?

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Accade spesso di essere coinvolti in sinistri stradali e di non essere abbastanza preparati circa gli adempimenti da compiere nell’immediatezza.

Quanto agli accorgimenti preliminari va detto che in caso di incidente stradale bisogna, anzitutto, verificare se vi siano feriti e, laddove vi fossero, prestare loro assistenza.

È altrettanto opportuno mettere in sicurezza il luogo in cui si è verificato il sinistro e, se possibile, scattare delle fotografie ai veicoli coinvolti ed accertarsi della presenza di eventuali testimoni. Successivamente, se d’accordo, i conducenti dei veicoli interessati  possono procedere alla compilazione del modulo di contestazione amichevole, altrimenti si limitano a scambiarsi le generalità e ad inoltrare alle rispettive compagnie assicurative una segnalazione di sinistro.

Tali accorgimenti sono indispensabili ai fini dell’individuazione del responsabile del sinistro che sarà tenuto a risarcire i danni subiti dal veicolo ed, eventualmente, da chi vi era a bordo.

Atto di citazione sinistro stradale e indennizzo diretto: cosa prevede la legge? Scopriamolo assieme

Il danno da sinistro costituisce, quindi, un argomento di enorme interesse e, con questa breve guida, si intende analizzarne gli aspetti principali necessari a sapere come ottenerne il risarcimento nel minor tempo possibile.

La procedura di indennizzo diretto

La regola generale in tema di sinistri stradali vuole che la richiesta di risarcimento venga inoltrata alla compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

Sennonché, al fine di velocizzare l’iter di liquidazione del sinistro stradale nell’interesse del danneggiato, il d.l. n. 223 del 4 luglio 2006 (c.d. Decreto Bersani) ha apportato alcune rilevanti modifiche al Codice delle Assicurazioni private.

Tale disciplina, in vigore a partire dal 1° febbraio 2007, ha introdotto una nuova procedura di liquidazione dei danni, nota come “indennizzo o risarcimento diretto”.

Nello specifico, l’art. 149 Cod. Ass.ni prevede che, “in caso di incidente tra due veicoli di cui non si è responsabili o di cui si è responsabili solo in parte, in presenza di determinate condizioni, il rimborso vada richiesto direttamente alla propria compagnia assicurativa e non a quella del responsabile del sinistro”.

La rilevante novità consiste nell’attribuire al danneggiato la possibilità di rivolgere la richiesta di liquidazione dei danni derivanti dal sinistro direttamente all’impresa di assicurazione con la quale ha stipulato la polizza relativa al veicolo utilizzato; quest’ultima provvede ad anticipare il risarcimento del danno per conto dell’impresa di assicurazione di controparte.

Successivamente avviene una regolazione dei rapporti fra le imprese medesime: se entrambe le compagnie hanno aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (c.d. CARD), l’impresa assicuratrice obbligata a provvedere alla liquidazione (una volta liquidato il danno) si rivale nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo responsabile.

Condizioni di applicabilità

anzitutto, è essenziale che il sinistro consista in un urto avvenuto tra due veicoli a motore immatricolati in Italia, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria: l’art. 149, comma 2, infatti, esclude espressamente i sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero. 

Quanto alla responsabilità, per poter attingere a detta procedura è fondamentale che l’assicurato non sia responsabile del sinistro o, comunque, lo sia solo in parte; inoltre, la disposizione in esame prescrive che dall’incidente siano derivati danni ai veicoli coinvolti, alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente ovvero ai conducenti medesimi. Il risarcimento diretto, invece, non copre cose trasportate che non siano di proprietà del conducente o dell’assicurato, cose esterne al veicolo che siano state danneggiate dal sinistro, danni riportati da persone diverse dal conducente; inoltre, sono espressamente esclusi dalla liquidazione i danni subiti dal terzo trasportato.

A tal proposito giova ricordare che, ai sensi dell’art. 141, il terzo trasportato deve essere sempre risarcito dalla compagnia del vettore (cioè la compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro), indipendentemente dalle responsabilità per il verificarsi del sinistro e dalle conseguenze patite (lesioni micro/macropermanenti).

Tipologie di danni risarcibili

Premessa la risarcibilità dei danni subiti dal veicolo e dalle cose trasportate, occorre fare una precisazione circa il danno subito dal conducente non responsabile; questo, infatti, sarà risarcito solo se contenuto nel limite previsto dall’art. 139, ossia se trattasi di danno di lieve entità (intendendosi come tali le lesioni che si risolvono in un danno biologico di invalidità permanente inferiore o uguale al 9 %, c.d. micropermanenti) e sarà liquidato secondo gli importi stabiliti dal predetto art. 139.

Provando a schematizzare, affinché si possa ricorre al risarcimento diretto è necessario che:

  1. il sinistro consista in un urto tra due veicoli a motore (restano esclusi i c.d. sinistri multipli o tamponamenti a catena ed i sinistri in cui vengono coinvolti mezzi non a motore, come ad esempio una bicicletta);
  2. entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia;
  3. entrambi i veicoli devono essere identificati con il modulo di constatazione amichevole e regolarmente assicurati;
  4. entrambe le auto siano coperte da Rca obbligatoria con compagnia operante in Italia
  5. entrambe le Compagnie assicurative devono aver aderito alla Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto (CARD).

Inoltre, ai sensi dell’art. 139 Cod. Ass.ni, i danni risarcibili con l’indennizzo diretto sono:

  1. quelli subiti dal veicolo assicurato;
  2. quelli a cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente;
  3. le lesioni di lieve entità subite dal conducente.

In tutti i casi nei quali non risulti applicabile la procedura dell’indennizzo diretto, il risarcimento deve essere richiesto alla compagnia assicuratrice del veicolo responsabile dell’incidente, seguendo l’iter risarcitorio ordinario previsto dall’art. 148 Cod. Ass.ni.

Ad ogni modo, posto che il legislatore ha introdotto l’indennizzo diretto a vantaggio del danneggiato (anche solo per le tempistiche più favorevoli), va, però, precisato che la procedura del risarcimento diretto è facoltativa, nel senso che il danneggiato può scegliere se richiedere il risarcimento al proprio assicuratore oppure all’assicurazione del colpevole.

L’azione diretta ad ottenere l’indennizzo diretto è, quindi alternativa all’azione tradizionale.

Nella prassi, tale procedura si considera obbligatoria nella fase stragiudiziale, e facoltativa al momento dell’instaurazione del contenzioso.

La fase stragiudiziale

Il danneggiato rivolge direttamente la sua richiesta di risarcimento alla sua compagnia assicurativa. Nella domanda dovranno essere indicati: le generalità dei conducenti, le targhe dei veicoli, le rispettive compagnie assicurative, la descrizione delle circostanze e delle modalità di verificazione del sinistro, l’eventuale intervento delle forze dell’ordine, il luogo ed i giorni  in cui le cose danneggiate sono disponibili per essere ispezionate dalla compagnia.

Nel caso in cui dal sinistro siano derivate lesioni personali, la domanda risarcitoria deve recare, altresì, l’attestazione medica delle lesioni subite dal danneggiato e di eventuali postumi permanenti.

Per instaurare la procedura volta ad ottenere l’indennizzo diretto non è necessaria la firma (e, quindi, l’accordo) dei due automobilisti sul modulo della contestazione amichevole.

Sennonché, tale richiesta va inviata (per conoscenza) altresì all’impresa assicuratrice del veicolo del responsabile.

Preso atto della richiesta di risarcimento diretto, la compagnia di assicurazione, entro sessanta giorni (ridotti a 30 quando il modulo CAI sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro  o aumentati a  90 per le richieste risarcitorie relative a lesioni), formula al danneggiato una congrua e motivata offerta risarcitoria, ovvero comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare l’offerta.

In caso di offerta, se il danneggiato la ritiene soddisfacente, accetta e l’assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

Se non accetta l’offerta, sempre entro il termine di quindici giorni, l’impresa corrisponde ugualmente la somma offerta al danneggiato e la stessa sarà imputata nella liquidazione definitiva del danno (a titolo di acconto). Se, invece, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, l’interessato non abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa si limita a corrispondere al danneggiato la somma offerta.

Fase contenziosa

Nell’eventualità in cui l’impresa decida di non proporre alcuna offerta di risarcimento oppure se

 il danneggiato non accetti l’offerta in quanto non ritenuta congrua, l’’unica via percorribile sarà quella di intraprendere un’azione giudiziale mediante citazione diretta in giudizio della propria compagnia di assicurazione.

Sennonché, pur trattandosi di giudizio intentato nei confronti della propria compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo diretto, sarà necessario citare altresì il soggetto ritenuto  responsabile del sinistro, considerato dalla giurisprudenza quale litisconsorte necessario.

Dicono di noi
teresa de stefano
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Fulvio Fulvio
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