Infortunio Lavoro
Risarcimento Danni Infortunio Lavoro a Torino: informazioni e consulenza su StudioLegaleRisarcimentoDanni.it degli avvocati Bombaci e Laganà
Il nostro Paese vive ancora una fase di profonda crisi occupazionale, soprattutto giovanile.
Il che porta, molto spesso, i lavoratori ad accettare condizioni che, troppo frequentemente mettono a rischio la propria incolumità fisica, con chiare responsabilità datoriali. Si aggiunga, però, che anche sui luoghi di lavoro più salubri, sicuri e controllati, il caso fortuito, gli imprevisti, le distrazioni e le sviste, possono portare ad esiti simili e, di conseguenza, ad infortuni sul lavoro.
La doppia tutela: INAIL
Il nostro ordinamento, in caso di infortunio sul lavoro, prevede una doppia tutela: una opera in via generale, l'altra a titolo di tutela ulteriore ed eventuale.
La prima forma di garanzia, per il lavoratore, è rappresentata dal risarcimento dei danni da infortunio da parte dell'INAIL.
Andando al concreto, tale risarcimento costituisce una forma di assicurazione obbligatoria prevista dalla legge, il cui premio assicurativo viene pagato dal datore di lavoro (nel subordinato).
Chiaramente dall'infortunio possono derivare più conseguenze: nel caso di morte o invalidità permanente, l'INAIL corrisponderà un risarcimento; in caso di infortuni temporanei e superabili, l'Ente corrisponderà una indennità sostitutiva delle giornate lavorative perse.
Inoltre, lo spettro della copertura assicurativa INAIL è molto ampio, comprendendo anche gli infortuni sul lavoro causati dalla negligenza o dall'imperizia del lavoratore. Si aggiunga, infine, la copertura degli incidenti in itinere, cioè quelli subiti lungo il tragitto da e verso il luogo di lavoro.
La doppia tutela: il Risarcimento del datore di lavoro
Il risarcimento del datore di lavoro risulta essere una forma di tutela eventuale ed integrativa.
È eventuale, in quanto sarà ammissibile solo in caso di responsabilità del datore di lavoro, essendo stato l'infortunio causato dal suo comportamento doloso o colposo.
È integrativo, in quanto coprirà il cosiddetto "danno differenziale", ovvero il danno ulteriore rispetto a quello già indennizzato dall’INAIL.
Nel caso in cui l'infortunio sia molto grave, il lavoratore può, quindi, avere diritto ad un risarcimento anche di molto superiore rispetto a quello corrisposto dall'INAIL, quando questo sia stato provocato dalla mancata predisposizione di sistemi di sicurezza adeguati da parte del datore.
La Giurisprudenza di merito e di legittimità
La Corte di Cassazione ha, correttamente, ampliato i doveri risarcitori a tutti i soggetti che hanno concorso al danno.
In particolare, anche al collega capo-squadra, come indicato dalla Suprema Corte nella sentenza, sez. lavoro, n. 19435/2017.
Inoltre, sempre la Suprema Corte nella sentenza n. 14468/2017 ha stabilito che sia il datore di lavoro a dover dimostrare in giudizio di avere rispettato tutte le regole in tema di sicurezza e le norme anti-infortunistiche. Qualora non ci riesca sarà presunta la sua responsabilità.
Di converso, il lavoratore non è tenuto a dimostrare la colpa del datore di lavoro, quest'ultimo potrà discolparsi dimostrando di aver adottato, ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile, tutte le cautele necessarie ad evitare il danno.